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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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sociale"; le norme <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne pubblico sancivano la nullità dei "sindacati a maggioranzadotati <strong>di</strong> efficacia cd. reale" (pag. 34).In or<strong>di</strong>ne a queste norme fondamentali il lodo aveva, in tesi, "contrastato l'orientamentodel S.C. "con "argomenti inconsistenti" che gli impugnanti commentavano criticamente.Gli stessi consideravano (pag. 37) che il lodo aveva ritenuto la vali<strong>di</strong>tà dei sindacati <strong>di</strong> votoad efficacia cd. reale ed aveva ammesso che le determinazioni dell'assemblea si potesseroridurre a mero simulacro. Di seguito (pagg. 38-39), gli stessi impugnanti tuttaviaricordavano che anche la Cassazione affermava la vali<strong>di</strong>tà dei sindacati <strong>di</strong> voto quandoricorressero due requisiti: la temporaneità del patto e la limitatezza del suo oggetto.Successivamente i Formenton consideravano che gli arbitri avevano in fatto accertato(errando) la ricorrenza <strong>di</strong> questi due requisiti e che gli stessi - sempre sbagliando - avevanoritenuto che quel patto sottoposto al loro giu<strong>di</strong>zio "non comportasse svuotamento dellefunzioni dell'organo assembleare"; inoltre, gli arbitri avevano errato quando avevano "negatol'efficacia cd. reale del patto".Così facendo gli arbitri avevano commesso un primo "errore giuri<strong>di</strong>co", consistente, pare <strong>di</strong>capire, nell'affermare la prevalenza dell'autonomia privata sulla cogenza dei principi <strong>di</strong>or<strong>di</strong>ne pubblico (pagg. 40-41): evidenzia questa <strong>Corte</strong> già da ora, comunque, che questoerrore "giuri<strong>di</strong>co" è inesistente, perché <strong>di</strong> quell'affermazione <strong>di</strong> "prevalenza" non c'è traccianella motivazione del lodo.A pag. 42 la citazione Formenton aggiungeva che gli arbitri avevano omesso "quellaconcreta verifica suggerita dal criterio del 'caso per caso' al quale hanno <strong>di</strong>chiarato <strong>di</strong> volersiattenere".Gli impugnanti "interpretavano", poi, il patto Formenton-CIR in modo <strong>di</strong>verso dagli arbitri(sottolineavano il dato <strong>della</strong> prevista segretezza, ritenevano che la durata del patto fosse <strong>di</strong>sette e non <strong>di</strong> cinque anni –argomento ripreso ancora oggi in comparsa conclusionale - , chel'oggetto del patto fosse esteso a deliberazioni assembleari più importanti <strong>di</strong> quanto nonavessero apprezzato gli arbitri): in definitiva (pag. 45) l'impugnazione contestaval'interpretazione del patto-contratto e la ricostruzione dei fatti (intesi come vicenda storicasottostante il contratto <strong>di</strong> cui occorreva tener conto per interpretarlo) offerte dagli arbitri.163

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