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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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contemperando le opposte esigenze <strong>della</strong> pratica e <strong>della</strong> buona fede, in base allesingole statuizioni, avendo presente che la limitazione <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne pubblico sulvincolo del voto può riguardare soltanto quei casi nei quali può sussistere unconfitto <strong>di</strong> interessi fra i soci e la società in quanto solo a protezione <strong>di</strong> questa sivuole evitare che il voto vincolato prima <strong>della</strong> riunione sociale possa formareartificialmente una maggioranza.”Sulla scorta <strong>di</strong> queste premesse una <strong>Corte</strong> “normale” avrebbe dunque affrontato laconcreta impugnazione sottoposta al suo esame.Ora, nel caso <strong>di</strong> specie, l'atto <strong>di</strong> citazione dei Formenton allegava tre articolati motivi <strong>di</strong>nullità del lodo: da essi e dalla loro formulazione occorre muovere, dal momento chel'impugnazione <strong>di</strong> una <strong>sentenza</strong> arbitrale ha (aveva) pacificamente "struttura chiusa" ai solimotivi allegati. Infatti, “nel proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> impugnazione del lodo arbitrale aisensi dell’art. 829 CPC non è consentito al giu<strong>di</strong>ce prendere in considerazionemotivi <strong>di</strong> nullità <strong>di</strong>versi da quelli specificamente dedotti dalle parti” (Cass.21.1.1986 n. 398).1) Il primo motivo consisteva nella nullità del lodo per (testualmente) “violazionedell'art. 819 CPC avendo il Collegio arbitrale giu<strong>di</strong>cato <strong>di</strong> una questione pregiu<strong>di</strong>zialeche a norma dell’art. 806 non avrebbe potuto costituire oggetto <strong>di</strong> accordocompromissorio”.2) Il secondo stava nella nullità “per violazione <strong>di</strong> norme <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne pubblico in materia <strong>di</strong>limiti ai sindacati azionari <strong>di</strong> voto. Nullità per violazione dell’art. 823, n. 3, in relazioneall’art. 829, n. 5”. A tale proposito, l'impugnazione richiamava appunto Cass. 5637/84cit. e sosteneva che "le norme <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne pubblico che gli arbitri hanno violato concernono le<strong>di</strong>sposizioni e i principi giuri<strong>di</strong>ci che rendono in<strong>di</strong>sponibile l'assetto organizzativo e ilfunzionamento degli organi delle società <strong>di</strong> capitali e che assumono il principiomaggioritario..." (pagg. 30 ss.); tali norme <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne pubblico sancivano la nullità dei "pattiche svuotano permanentemente l'assemblea <strong>di</strong> funzione o <strong>di</strong> contenuto ovvero,sopprimendo la libertà del voto in assemblea, consentono la formazione <strong>di</strong> maggioranzefittizie o, infine, quando il vincolo imposto al voto risulti in contrasto con l'interesse162

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