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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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lodo <strong>di</strong> equità per violazione delle norme <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto sostanziale, o in generale pererrores in iu<strong>di</strong>cando; il lodo, tuttavia, resta pur sempre impugnabile per i vizi inprocedendo in<strong>di</strong>cati nel 1° comma dell'art. 829 CPC, ed inoltre la pronunciasecondo equità non implica assoluta libertà ed arbitrio: anche gli arbitri <strong>di</strong> equitàsono tenuti in ogni caso ad osservare le norme fondamentali e cogenti <strong>di</strong> or<strong>di</strong>nepubblico, dettate in vista <strong>di</strong> interessi generali, e come tali non derogabili dallavolontà delle parti né suscettibili <strong>di</strong> formare oggetto <strong>di</strong> compromesso” (questoorientamento era già all’epoca stabilizzato ed è rimasto, come noto, costante anchenella giurisprudenza successiva: Cass. SU 10827/93, Cass. 4330/94, Cass. 8231/00,Cass. 10215/2010).Quanto al tema <strong>della</strong> motivazione del lodo, il principio (anche) all’epoca vigente può esserein prima battuta riassunto con Cass. SS. UU. 21-3-87, n. 2815: “la nullità del lodoarbitrale per carenza <strong>di</strong> motivazione, ai sensi dell'art. 829 n. 5) CPC, in relazione alprecedente art. 823 n. 3 CPC, è ravvisabile solo in presenza <strong>di</strong> una ra<strong>di</strong>calemancanza delle ragioni <strong>della</strong> decisione, che non consenta <strong>di</strong> ricostruire e quin<strong>di</strong> <strong>di</strong>controllare il pensiero degli arbitri”. In buona sostanza, per quel che qui rileva, illodo rituale <strong>di</strong> equità, dunque, era (ed è) impugnabile solamente nel caso in cui gliarbitri non abbiano osservato le norme fondamentali e cogenti <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne pubblico equando abbiano reso una motivazione <strong>della</strong> quale non si intenda la “ratiodeciden<strong>di</strong>”.Quanto al concetto <strong>di</strong> “questione <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne pubblico”, si può in generale ricordareche, ora come allora, è questione <strong>di</strong> tal genere quella che riguar<strong>di</strong> principi <strong>di</strong> <strong>di</strong>rittoche riflettono i valori fondamentali dell’or<strong>di</strong>namento che connotanol’organizzazione politica ed economica <strong>della</strong> società in una determinata epocastorica; si tratta <strong>di</strong> norme che, accanto a quelle imperative, operano quin<strong>di</strong> comeulteriore limite negativo dell’agire negoziale.Quanto, poi, alla vali<strong>di</strong>tà, all’epoca, dei patti parasociali, si può per ora premettereche già Cass. 2422/58 prevedeva che “in tema <strong>di</strong> contratti cosiddetti parasociali, lanullità o meno dei patti che vincolano la libertà <strong>di</strong> voto deve essere risolta161

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