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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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elatore era molto spesso in ritardo, rispetto ai termini <strong>di</strong> rito, nel deposito dellesentenze e che, per tale ragione, egli era solito lavorare anche durante le ferie. Ciònonostante, evidenziava CIR, egli fu assegnatario <strong>di</strong> una causa così gravosa ed onerosacome l'impugnazione del lodo Mondadori.La seconda anomalia si riferiva alla stesura <strong>della</strong> motivazione e alla dattiloscrittura <strong>della</strong><strong>sentenza</strong>. Emergeva dal testo stesso <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong> <strong>della</strong> <strong>Corte</strong> <strong>di</strong> Appello <strong>di</strong> Roma n.259 del 24.1.1991 (doc. C 3 CIR), che la decisione era stata deliberata dal Collegionella camera <strong>di</strong> consiglio del 14.1.1991 e depositata solamente 10 giorni dopo. Ciòsignificava che nel tempo <strong>di</strong> soli <strong>di</strong>eci giorni Metta dovette stendere una motivazione,che affrontava tematiche estremamente complesse e <strong>di</strong>battute, <strong>di</strong> oltre 165 paginedattiloscritte, e che in quello stesso lasso <strong>di</strong> tempo la decisione dovette essere anchedattiloscritta dalla impiegata presso la Presidenza <strong>della</strong> <strong>Corte</strong> sig.ra GabriellaBruni, nonché essere esaminata e letta per intero dal Presidente Valente, da questisottoscritta e depositata: la teste Gabriella Bruni non ricordava peraltro <strong>di</strong> averladattiloscritta.Tutto ciò non appariva realistico agli occhi <strong>di</strong> CIR, che evidenziava che dal “registrobrogliaccio” delle sentenze tenuto dall’allora cancelliere <strong>della</strong> Prima SezioneCivile <strong>della</strong> <strong>Corte</strong>, prodotto per estratto da CIR (doc. G 9 CIR), si evinceva che la<strong>sentenza</strong> era stata depositata ad<strong>di</strong>rittura il 15.1.1991, e cioè il giorno successivo allasua deliberazione in camera <strong>di</strong> consiglio.CIR temeva che la <strong>sentenza</strong> fosse stata dattiloscritta al <strong>di</strong> fuori del circuitoistituzionale e ad opera <strong>di</strong> un terzo estraneo.Terza anomalia era l’esistenza <strong>di</strong> più <strong>di</strong> un originale del documento, come era statoevidenziato dal Tribunale Penale <strong>di</strong> <strong>Milano</strong>, <strong>di</strong>nanzi al quale, durante l'esame <strong>della</strong> testeBruni, la <strong>di</strong>fesa Metta aveva utilizzato una copia <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong> con un testo <strong>di</strong>versodall'originale.A ciò si doveva aggiungere la somiglianza fra i contenuti <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong> Metta ed icontenuti delle <strong>di</strong>fese <strong>di</strong> Formenton-Fininvest.16

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