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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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Unite: si ripete, infatti, che le sfuggenti <strong>di</strong>chiarazioni del consigliere Paolini e lostu<strong>di</strong>o solo teorico e monotematico da parte del presidente Valente evidenziano la<strong>di</strong>namica decisionale <strong>di</strong> un collegio che ha visto la presenza decisiva del giu<strong>di</strong>cerelatore corrotto, il quale ha in concreto con<strong>di</strong>zionato le determinazioni degli altridue componenti.La natura solo formalmente collegiale <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong> <strong>della</strong> <strong>Corte</strong> d’Appello <strong>di</strong>Roma non interrompe quin<strong>di</strong> – trattandosi nella specie <strong>di</strong> collegialità abnorme esostanzialmente fittizia – il nesso <strong>di</strong> causalità materiale tra la corruzione <strong>di</strong> Mettaed il contenuto <strong>della</strong> decisione.LA SENTENZA SULL’IMPUGNAZIONE DEL LODO DOVUTASECONDO DIRITTOMa la <strong>sentenza</strong> <strong>della</strong> <strong>Corte</strong> <strong>di</strong> Roma è ingiusta anche nel merito, poiché una<strong>sentenza</strong> giusta avrebbe inevitabilmente respinto l’impugnazione e confermato illodo.Per verificare questa conclusione – nella logica <strong>della</strong> citata Cass. Pen. (“in ognicaso spetterà al giu<strong>di</strong>ce civile… <strong>di</strong> valutare se la decisione sia comunque conformea giustizia, nel merito…") - non si può che partire dall’analisi specifica <strong>della</strong>situazione concreta <strong>di</strong> fronte alla quale si sarebbe trovato un relatore non corrotto(ovvero “Metta non corrotto”, nel lessico <strong>di</strong> CIR), affiancato da componenti delcollegio sinergicamente partecipi all’iter decisionale <strong>di</strong> una <strong>sentenza</strong> “normale”.In altri termini, rimossa sul piano logico-giuri<strong>di</strong>co la <strong>sentenza</strong> Metta, occorre,immedesimandosi nella situazione giuri<strong>di</strong>co processuale concretamente azionatadalle parti, chiedersi non tanto o non solo quali fossero gli eventuali errori <strong>della</strong>motivazione <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong> <strong>della</strong> <strong>Corte</strong> d’Appello <strong>di</strong> Roma, quanto, propriamente,quale sarebbe stata la <strong>sentenza</strong> che giu<strong>di</strong>ci terzi, me<strong>di</strong>amente preparati <strong>della</strong> <strong>Corte</strong> <strong>di</strong>Roma, preposti “ratione materiae” alla decisione in quel momento storico,normativo e giurisprudenziale, avrebbero emesso nel caso <strong>di</strong> specie secondo il159

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