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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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legittimazione invalida, per giurisprudenza costante, l'atto giu<strong>di</strong>ziario emanato...Inogni caso spetterà al giu<strong>di</strong>ce civile… <strong>di</strong> valutare se la decisione sia comunqueconforme a giustizia, nel merito. Sotto il profilo penale che qui rileva, si deveescludere che sia da ritenere irrilevante la corruzione <strong>di</strong> un membro del collegio, sulpresupposto che comunque la maggioranza residua sia immune da qualsiasicon<strong>di</strong>zionamento nella formazione <strong>della</strong> decisione...".In questa sede civile si può dunque fin d’ora affermare che la <strong>sentenza</strong> <strong>della</strong> <strong>Corte</strong>d’Appello <strong>di</strong> Roma è “tamquam non esset”: già per la sola presenza nel collegio delgiu<strong>di</strong>ce corrotto, a prescindere dal merito <strong>della</strong> decisione e dal convincimento deglialtri componenti del collegio.Questo principio, come enucleato dalla <strong>sentenza</strong> appena citata, è <strong>di</strong> per se stessosufficiente a smentire l’essenza <strong>della</strong> censura <strong>di</strong> Fininvest, nella parte in cuisvolgeva una sorta <strong>di</strong> “prova <strong>di</strong> resistenza”, affermando che, comunque, glialtri componenti del collegio erano giunti alle stesse conclusioni del corrottoMetta.Ma quand’anche, invece, si ritenesse necessario, in tema <strong>di</strong> nesso <strong>di</strong> causalità,valutare in concreto l’incidenza dell’intervento <strong>di</strong> Metta sul tenore finale <strong>della</strong>decisione <strong>della</strong> <strong>Corte</strong>, non si potrebbe prescindere dalle <strong>di</strong>chiarazioni rese daglialtri due componenti del collegio in sede penale, oltretutto, in qualche modo,obbligate ed evidentemente elusive, stante il rischio <strong>di</strong> affermare circostanzecontra se.Infatti, il presidente Valente, come già ricordato, sentito in sede penale non giàcome testimone ma come imputato <strong>di</strong> reato connesso, con le garanzie dell’art. 210cpp e senza l’obbligo <strong>di</strong> <strong>di</strong>re la verità, all’u<strong>di</strong>enza del 24.3.2005 (doc. 77Fininvest, pag 28), in relazione alle vicende del lodo Mondadori <strong>di</strong>chiaravatestualmente: “io mi pigliai…il compito <strong>di</strong> andare a verificare gli articoli <strong>di</strong>dottrina che erano stati pubblicati alcuni proprio dai <strong>di</strong>fensori <strong>della</strong> CIR, nellostesso contesto <strong>di</strong> tempo, sulla vali<strong>di</strong>tà dei patti <strong>di</strong> sindacato azionario. Li lessiattentamente ma non mi convinsero perché, come è stato detto su Giurisprudenza156

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