10.07.2015 Views

sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

A fronte <strong>della</strong> complessità dei motivi esposti da Fininvest, appare logicamenteopportuno invertirne l’or<strong>di</strong>ne e procedere in primo luogo all’analisi dell’ultimaparte <strong>della</strong> seconda doglianza, laddove Fininvest riteneva, al fine <strong>di</strong> <strong>di</strong>mostrarel’insussistenza <strong>di</strong> un nesso causale e quin<strong>di</strong> <strong>di</strong> sconfessare gli argomenti afondamento <strong>della</strong> sua responsabilità, che la <strong>sentenza</strong> <strong>della</strong> <strong>Corte</strong> <strong>di</strong> Appello <strong>di</strong>Roma non fosse conseguenza <strong>della</strong> corruzione (nda: in quanto Metta non eracorrotto e, in ogni caso, gli altri due componenti del collegio erano giunti aquelle medesime conclusioni).Questa <strong>Corte</strong> non può che riba<strong>di</strong>re quanto sopra detto in or<strong>di</strong>ne alla corruzione <strong>di</strong>Metta. Resta, invece, da verificare la valenza causale <strong>di</strong> tale fatto, tenuto conto<strong>della</strong> collegialità <strong>della</strong> decisione.In sostanza, come si vedrà, ritiene questa <strong>Corte</strong> che una <strong>sentenza</strong> “normale”, noncon<strong>di</strong>zionata dalla presenza <strong>di</strong> un componente corrotto che aveva alterato tuttol’iter decisionale, certamente non sarebbe giunta alle conclusioni alle qualipervenne la <strong>Corte</strong> d’Appello <strong>di</strong> Roma; ciò che stabilisce il nesso fra corruzione econtenuto <strong>della</strong> pronuncia.Sul tema, non si può, anzitutto, prescindere dal porre nuovamente in evidenza ilprincipio enucleato in Cass. Pen. n. 35525 del 16.05.2007 che così decideva: "Lapresenza <strong>di</strong> un componente dell'organo giuris<strong>di</strong>zionale privo del requisito <strong>di</strong>imparzialità, perché partecipe <strong>di</strong> un accordo corruttivo che lo delegittima in ra<strong>di</strong>cedalla funzione, infirma la vali<strong>di</strong>tà dell'intero iter decisionale, per sua natura<strong>di</strong>alettico e sinergico. In sostanza in quel collegio non sedeva un giu<strong>di</strong>ce, quantopiuttosto una parte, in violazione non <strong>di</strong> un generico precetto <strong>di</strong> legge ma <strong>della</strong>stessa Grundorm <strong>della</strong> giuris<strong>di</strong>zione, che costituisce il fondamento etico -giuri<strong>di</strong>co del suo esercizio, consentendo alla collettività <strong>di</strong> accettare perfinol'eventuale erroneità o ingiustizia sostanziale delle sentenze emesse. In tesigenerale, tale è l'effetto inquinante del vizio <strong>di</strong> costituzione del giu<strong>di</strong>ce -dovendosi assimilare, sotto questo profilo, l'ipotesi del giu<strong>di</strong>ce corrotto (patologia,fortunatamente rarissima) a quella del non giu<strong>di</strong>ce per vizi <strong>di</strong> nomina - che il <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong>155

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!