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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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Era, poi, strano che il giu<strong>di</strong>cante <strong>di</strong> prime cure avesse osservato che "nulla è stato dettoda alcuno dei testi ascoltati circa il problema dei poteri decisori <strong>della</strong> <strong>Corte</strong> <strong>d'Appello</strong>":il Tribunale aveva il potere, in sede <strong>di</strong> au<strong>di</strong>zione dei testi Valente e Paolini, <strong>di</strong>"rivolgere d'ufficio... tutte le domande che riteneva utili a chiarire i fatti medesimi(art. 253 CPC)…” L’assunto, comunque, non era vero nello specifico, in quanto ilteste Paolini aveva riferito che erano state esaminate “tutte le questionigiuri<strong>di</strong>che che l'appello poneva” ed il teste Valente non solo lo aveva riba<strong>di</strong>to,ma aveva aggiunto che aveva voluto, come Presidente del Collegio, che "fosserofissati tutti i punti particolari che il collegio riteneva dovessero essere trasfusinella motivazione <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong>" e che aveva letto "attentamente la <strong>sentenza</strong>verificando che la motivazione corrispondesse agli appunti scritti in camera <strong>di</strong>consiglio”.Concludeva Fininvest evidenziando che il Tribunale non poteva avventurarsi inpresunzioni che, anche secondo il buonsenso, erano assolutamente inconsistenti:era insostenibile l’operazione logica svolta dal Tribunale che aveva cercato “unappiglio” per andare oltre l'insuperabile dato <strong>della</strong> piena ed effettiva collegialità<strong>della</strong> decisione.Infine, <strong>di</strong>menticava il primo giu<strong>di</strong>cante che i testi, da lui ritenuti affidabili,avevano riferito <strong>di</strong> aver letto tutti gli atti <strong>di</strong> parte, e quin<strong>di</strong> anche quelli nei qualiCIR, consapevole <strong>della</strong> inconsistenza del lodo nella parte in cui aveva affermato lascin<strong>di</strong>bilità, aveva sostenuto che quella (inconsistente) parte <strong>della</strong> "motivazione"del lodo non fosse sindacabile dalla <strong>Corte</strong> <strong>d'Appello</strong>.Ad ogni buon conto, l’appellante riba<strong>di</strong>va che, per quanto atteneva ai vizi <strong>di</strong>motivazione, non vi era alcuna <strong>di</strong>fferenza tra il lodo pronunciato secondo <strong>di</strong>ritto eil lodo <strong>di</strong> equità, per entrambi essendo necessario che vi fosse una motivazione chepermettesse <strong>di</strong> cogliere la “ratio deciden<strong>di</strong>”.In relazione alla complessa doglianza <strong>di</strong> Fininvest, come appena riferita, CIR nellacomparsa <strong>di</strong> costituzione svolgeva precauzionalmente appello incidentale con<strong>di</strong>zionato sultema <strong>della</strong> vali<strong>di</strong>tà dei patti parasociali, ritenuta “opinabile” dal Tribunale.154

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