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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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<strong>della</strong> <strong>sentenza</strong> <strong>della</strong> <strong>Corte</strong> <strong>di</strong> Appello (<strong>sentenza</strong>, pag. 84). Osservava Fininvest,innanzitutto, che la decisione conteneva una palese contrad<strong>di</strong>zione laddove, daun lato (a pag. 126), riteneva che "una <strong>sentenza</strong> ingiusta avrebbe potuto essereemessa da un collegio nella sua interezza non corrotto" e, dall'altro, statuiva che la<strong>sentenza</strong> <strong>della</strong> <strong>Corte</strong> <strong>di</strong> Appello era “in toto” frutto <strong>della</strong> pretesa corruzione delgiu<strong>di</strong>ce Metta.Così affermando, il Tribunale negava la sussistenza <strong>di</strong> un nesso fra corruzioneed ingiustizia <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong>; infatti, se si ammetteva che la <strong>sentenza</strong> <strong>della</strong><strong>Corte</strong> <strong>d'Appello</strong> <strong>di</strong> Roma avrebbe comunque potuto avere un determinatocontenuto (nda: annullamento del lodo), non si poteva al tempo stessosostenere che essa aveva quel contenuto soltanto perché frutto <strong>della</strong> pretesacorruzione del giu<strong>di</strong>ce Metta.A parte questa contrad<strong>di</strong>zione logica, l’appellante rilevava anche che leargomentazioni specifiche che avevano portato il Tribunale a sostenere che ilrisultato <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong> romana fosse stato frutto <strong>della</strong> pretesa corruzione delgiu<strong>di</strong>ce Metta erano prive <strong>di</strong> consistenza. Infatti, l'argomento centrale <strong>della</strong>pronuncia era che il Collegio non sarebbe stato orientato dal relatore Metta"sull'esame del problema dei vizi motivazionali del lodo concretamente censurabilidai giu<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> appello in quella sede" (cfr. <strong>sentenza</strong> pag. 83), tenuto conto del fattoche l’arbitrato oggetto <strong>di</strong> impugnativa era <strong>di</strong> equità e non <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto: ciò eraassurdo, stante la competenza e l’esperienza dei magistrati <strong>della</strong> prima sezionecivile <strong>della</strong> <strong>Corte</strong> <strong>di</strong> Appello <strong>di</strong> Roma.Per le stesse ragioni <strong>di</strong> professionalità dei magistrati, all’appellante eraincomprensibile la parte <strong>della</strong> motivazione <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong> impugnata in cui siasseriva che il giu<strong>di</strong>ce Metta - nonostante che "camera <strong>di</strong> consiglio vi fu (fosse stata) enon fu (fosse stata) formale" - non aveva "orientato il Collegio sull'esame del problemadei vizi motivazionali del lodo concretamente censurabili dai giu<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> appello" e cioèsu una questione <strong>di</strong> carattere elementare.153

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