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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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conferma del lodo che non un suo annullamento, perché si sarebbe potuto avereun annullamento <strong>della</strong> parte relativa alla vali<strong>di</strong>tà dei patti parasociali ed unaconferma relativa alla scin<strong>di</strong>bilità <strong>della</strong> promessa <strong>di</strong> permuta.Ancora una volta, secondo Fininvest, non si poteva valutare una possibilità <strong>di</strong>conferma o <strong>di</strong> annullamento in termini astratti, ma occorreva farlo in concreto: seun lodo era censurabile sotto due profili contemporaneamente, la “chance” <strong>di</strong>una sua conferma si azzerava.L’appellante, poi, riteneva che fosse completamente inventato il limite allasindacabilità <strong>della</strong> motivazione, e cioè che il sindacato <strong>della</strong> <strong>Corte</strong> <strong>d'Appello</strong>dovesse intendersi, come ritenuto dal Tribunale, "non nel senso alquanto esteso incui esso è rilevabile nel ricorso per cassazione": infatti, considerava Fininvest, seera vero che dopo la riforma del 1994 la giurisprudenza era <strong>di</strong>venuta più rigorosa,era incontestabile che all'epoca vigesse un principio opposto a quello affermatodal Tribunale. Infatti, si leggeva testualmente dalla motivazione <strong>di</strong> Cass. 25ottobre 1986 n. 6264: "È necessario che il lodo sia motivato proprio per consentire algiu<strong>di</strong>ce <strong>della</strong> impugnazione <strong>di</strong> controllare se gli arbitri hanno tenuto presenti i quesiti loroesposti e se a questi hanno dato adeguata risposta. È, d'altronde, giurisprudenzaconsolidata l’affermazione per cui il <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong> motivazione del lodo va apprezzato dalla<strong>Corte</strong> <strong>d'Appello</strong> nella sua qualità <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>ce <strong>della</strong> impugnazione del lodo con gli stessi criteriche adotta la <strong>Corte</strong> <strong>di</strong> Cassazione quando valuta la motivazione delle sentenze dei giu<strong>di</strong>cior<strong>di</strong>nari; che, in specie, può essere causa <strong>di</strong> nullità del lodo, ex n. 5 art. 829 CPC, non solola totale mancanza dei motivi <strong>della</strong> decisione ma anche la loro insufficienza e soprattutto laloro totale inadeguatezza rispetto ai quesiti posti agli arbitri stessi.”Fininvest riteneva dunque che la <strong>sentenza</strong> <strong>della</strong> <strong>Corte</strong> <strong>di</strong> Appello <strong>di</strong> Roma fossegiusta e che CIR non avesse alcuna “chance” <strong>di</strong> ottenere una pronuncia <strong>di</strong>conferma del lodo.L’appellante, poi, riba<strong>di</strong>va che tale pronuncia non era stata frutto <strong>di</strong>corruzione: la <strong>sentenza</strong> appellata cadeva in errore nel ritenere che la pretesacorruzione del giu<strong>di</strong>ce Metta avesse avuto come conseguenza la ingiustizia152

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