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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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danno atto che le pattuizioni <strong>della</strong> presente convenzione costituiscono un insieme inscin<strong>di</strong>bileed equilibrato <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritti e <strong>di</strong> doveri e vanno <strong>di</strong> conseguenza considerate ed attuate nella lorointerezza" (doc. Fininvest n. 2).Si trattava <strong>di</strong> una clausola valida, perché le parti erano libere <strong>di</strong> stabilire che, seuna pattuizione tra loro concordata fosse risultata nulla, tutto il contratto erainvalido, e ciò in quanto una clausola siffatta non limitava gli effetti <strong>della</strong> nullità,ma li estendeva, e quin<strong>di</strong> non derogava alla <strong>di</strong>sciplina legale <strong>della</strong> nullità: l'esistenza<strong>di</strong> una clausola siffatta precludeva ogni indagine sulla volontà delle parti <strong>di</strong>considerare scin<strong>di</strong>bili o inscin<strong>di</strong>bili le <strong>di</strong>verse pattuizioni che componevano il loroaccordo, perché sul punto le parti si erano già inequivocabilmente espresse.Ed invece il lodo, sottolineava Fininvest, a fronte del <strong>di</strong>sposto dell'art. 9, statuivain modo del tutto apo<strong>di</strong>ttico che “l’affermata inscin<strong>di</strong>bilità non preclude affattol’indagine tendente ad accertare se talune clausole <strong>della</strong> convenzione chesingolarmente fossero colpite da nullità siano da considerarsi parte obiettivamentescin<strong>di</strong>bile del regolamento negoziale” (doc. Fininvest n. 25, fascicolo <strong>di</strong> primogrado). Qui era palese la totale assenza <strong>di</strong> motivazione ed era del tutto ovvio che la<strong>sentenza</strong> <strong>della</strong> <strong>Corte</strong> <strong>d'Appello</strong> <strong>di</strong> Roma avesse censurato il lodo sotto questoprofilo (doc. Fininvest n. 97, pag. 105).Aggiungeva l’appellante che del tutto carente era anche la motivazione checonduceva il lodo Pratis a <strong>di</strong>scettare <strong>di</strong> scin<strong>di</strong>bilità: bastava pensare chel’elaborato arbitrale a pag. 83 argomentava sostenendo che i patti parasociali, ovenulli, sarebbero stati sostituiti <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto dalla <strong>di</strong>sciplina legale e quin<strong>di</strong> nonavevano carattere essenziale; trattavasi <strong>di</strong> argomentazione priva <strong>di</strong> ognifondamento, perché le parti avevano stipulato i patti parasociali proprio perderogare alla <strong>di</strong>sciplina legale (doc. Fininvest n. 25, fascicolo <strong>di</strong> primo grado).In ogni caso, la presenza nel lodo <strong>di</strong> un duplice contestuale profilo oggetto <strong>di</strong>fondata censura (la inopinatamente ritenuta vali<strong>di</strong>tà dei patti parasociali e il<strong>di</strong>fetto <strong>di</strong> motivazione sulla scin<strong>di</strong>bilità) faceva venir meno l'argomentodell'appellata <strong>sentenza</strong>, secondo la quale sarebbe stata molto più facile una151

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