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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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indefettibile carattere <strong>di</strong> autenticità e l'organo assembleare viene irrime<strong>di</strong>abilmente svuotato<strong>della</strong> funzione che le norme inderogabili <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto societario gli assegnano" (doc. Fininvestn. 97, fascicolo <strong>di</strong> primo grado). La questione afferiva al ben noto <strong>di</strong>battito, ancoroggi non concluso, circa la vali<strong>di</strong>tà o meno dei sindacati <strong>di</strong> voto aventi c.d."efficacia reale" per assicurare in forma specifica l'attuazione dei patti relativiall'esercizio del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> voto. Certo era che all'epoca il tema era scarsamentetrattato ed era <strong>di</strong>venuto <strong>di</strong> attualità proprio dopo la <strong>sentenza</strong> dell'Appello <strong>di</strong> Roma.L’appellante rammentava che proprio CIR, all'epoca del proce<strong>di</strong>mento avanti ilTribunale <strong>di</strong> <strong>Milano</strong>, aveva invocato la nullità dei sindacati <strong>di</strong> voto aventi efficaciareale con riferimento al patto <strong>di</strong> sindacato AMEF e la sua eccezione era stataaccolta dal Tribunale <strong>di</strong> <strong>Milano</strong>.Ciò consentiva a Fininvest <strong>di</strong> considerare che alla luce <strong>di</strong> tutti tali elementi, CIRnon aveva serie probabilità <strong>di</strong> ottenere una conferma del lodo: lasoccombenza <strong>di</strong> CIR su tali punti era sufficiente (ex art. 830 cod. proc. civ.nel testo ante novella n. 25 del 1994) per determinare automaticamentel'annullamento dell'intero lodo.Per quanto riguardava, poi, le questioni del vizio <strong>di</strong> motivazione e <strong>della</strong>“inscin<strong>di</strong>bilità”, riteneva Fininvest che CIR avesse una ancor minoreprobabilità <strong>di</strong> ottenere una conferma del lodo quanto al dedotto vizio <strong>di</strong>motivazione, dal momento che non era vero, come aveva affermato a torto la<strong>sentenza</strong> “Carfì” (sent .Tribunale penale <strong>di</strong> <strong>Milano</strong> n. 4688 del 2003), che lamotivazione sarebbe stata "del tutto congrua e comprensibile” e comunque che“non poteva assolutamente essere qualificata come motivazione talmente carente econtrad<strong>di</strong>ttoria da non consentire la in<strong>di</strong>viduazione <strong>della</strong> ratio deciden<strong>di</strong>" (cfr.<strong>sentenza</strong> pag. 81). Era vero il contrario: “era la motivazione del lodo sul punto<strong>della</strong> scin<strong>di</strong>bilità dei patti <strong>di</strong> sindacato rispetto alle residue parti <strong>della</strong>convenzione tra Formenton e CIR ad essere del tutto carente”.Rammentava, poi, Fininvest che nella convenzione Formenton-CIR in data21.12.1988, all'articolo 9, si prevedeva che: "la Famiglia Formenton e la CIR si150

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