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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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Lodo Mondadori, qualificata dal punto <strong>di</strong> vista giuri<strong>di</strong>co come corruzione in attigiu<strong>di</strong>ziari per Vittorio Metta e come corruzione semplice (ex artt. 319, 321 CP) pergli altri imputati, nonché condannava tutti in solido alla rifusione delle spesesostenute dalla parte civile costituita CIR spa, liquidate in euro 444.361,03 oltreaccessori <strong>di</strong> legge, ed a risarcire il danno cagionato, liquidato in euro 380 milioni.Assumeva dunque CIR che la <strong>sentenza</strong> Metta era caratterizzata da evidenteingiustizia e metteva innanzitutto in luce alcune gravi anomalie <strong>della</strong> stessa, esaminatenella <strong>sentenza</strong> n. 4688 del Tribunale Penale <strong>di</strong> <strong>Milano</strong>.In primo luogo, appariva strana l'assegnazione <strong>della</strong> causa al dott. Metta: l’avvocatoVittorio Ripa <strong>di</strong> Meana, legale <strong>di</strong> CIR nel proce<strong>di</strong>mento avanti la <strong>Corte</strong> <strong>di</strong> Appello<strong>di</strong> Roma, esaminato alla u<strong>di</strong>enza <strong>di</strong>battimentale dell'8.2.2002 (doc. F 4 CIR),<strong>di</strong>chiarava <strong>di</strong> essersi recato, nella sua anzidetta qualità, dal Presidente <strong>della</strong> <strong>Corte</strong> <strong>di</strong>Appello <strong>di</strong> Roma dell'epoca Dott. Carlo Sammarco per chiedere che la causa <strong>di</strong>impugnazione del Lodo Mondadori fosse celermente trattata e decisa stante l'urgentenecessità <strong>di</strong> dotare il gruppo L'Espresso Mondadori <strong>di</strong> una stabile governance.Il dott. Carlo Sammarco, sentito come teste all'u<strong>di</strong>enza <strong>di</strong>battimentale del14.6.2002 (doc. F 20 CIR), aveva <strong>di</strong>chiarato <strong>di</strong> aver assegnato la causa alla PrimaSezione Civile <strong>della</strong> <strong>Corte</strong>, tabellarmente competente per le impugnazioni dei lo<strong>di</strong>arbitrali, rappresentando al Presidente <strong>di</strong> Sezione dott. Arnaldo Valente le descrittenecessità <strong>di</strong> urgenza. Proprio in vista <strong>di</strong> queste necessità, appariva a CIR anomalal'assegnazione <strong>della</strong> causa da parte del Presidente Valente al consigliere Metta, il qualeera istruttore e relatore <strong>di</strong> altri due onerosissimi proce<strong>di</strong>menti civili (causa IMI - SIR e<strong>di</strong>mpugnazione del lodo arbitrale tra il Comune <strong>di</strong> Fiuggi e l'Ente delle Terme <strong>di</strong>Fiuggi).Inoltre il Metta svolgeva le funzioni <strong>di</strong> magistrato segretario <strong>della</strong> Presidenza <strong>della</strong><strong>Corte</strong>.Il teste Giovanni Paolini, componente del collegio che, assieme al PresidenteValente ed a Metta, aveva deciso la causa Lodo Mondadori, esaminato all'u<strong>di</strong>enza<strong>di</strong>battimentale del 25.2.2002 (doc. F 10 CIR), aveva fatto presente che il collega15

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