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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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parte del lodo avrebbe automaticamente comportato l’annullamento totale del lodo stesso(art 830 CPC), e ciò anche a prescindere dalla questione <strong>della</strong> inscin<strong>di</strong>bilità delle clausoledel patto Formenton - CIR”.In verità, la <strong>sentenza</strong> <strong>della</strong> <strong>Corte</strong> d’Appello <strong>di</strong> Roma n. 259/91 era senz’altro giuri<strong>di</strong>camentecorretta per ciò che riguardava la ritenuta invali<strong>di</strong>tà delle seguenti pattuizioni: a)predeterminazione <strong>della</strong> composizione degli organi sociali; b) ingerenza dei socinelle competenze degli organi <strong>di</strong> gestione; c) obbligo dei soci <strong>di</strong> votare inconformità delle proposte dei consigli <strong>di</strong> amministrazione dell'AMEF e <strong>della</strong>Mondadori e, per alcune materie (fusioni, aumenti <strong>di</strong> capitale, conferimenti,acquisti/cessioni <strong>di</strong> aziende), in conformità alle determinazioni <strong>di</strong> un collegio <strong>di</strong>tre esperti; d) obbligo <strong>di</strong> astenersi dal voto per le delibere sottoposte alleassemblee Mondadori riguardanti determinate materie (fusioni, aumenti <strong>di</strong>capitale, conferimenti, acquisti/cessioni <strong>di</strong> aziende, nonché mo<strong>di</strong>fiche dell'oggettosociale e aumenti <strong>di</strong> capitale con esclusione del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> opzione dei soci),obbligo il cui adempimento era stato assicurato attraverso il trasferimento <strong>di</strong> azioniMondadori ad una fiduciaria (cd. sindacato ad "efficacia reale").Infatti, per quanto riguardava il punto a) (predeterminazione <strong>della</strong> composizionedegli organi sociali), la <strong>Corte</strong> romana giustificava le sue conclusioni richiamandoCass. 25.1.1965 n. 136, per la quale era nullo, in quanto contrario alle normeimperative, il patto con cui venivano predeterminati dai soci, anzichédall’assemblea, i criteri <strong>di</strong> nomina degli amministratori: a detta <strong>di</strong> Fininvest, la<strong>sentenza</strong> era perfettamente in linea con la prevalente giurisprudenza e dottrinadell’epoca.Per quanto atteneva al punto b) (ingerenza dei soci nelle competenze degli organi <strong>di</strong>gestione), la <strong>sentenza</strong> in esame aveva correttamente ritenuto che "poiché gliamministratori, in ossequio a tale fondamentale principio <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne pubblico, sono tenutiad agire nell'esclusivo interesse sociale e non secondo le <strong>di</strong>sposizioni che loro provengonodagli azionisti <strong>di</strong> maggioranza, le parti hanno dedotto in contratto un patto illecito" (doc.Fininvest n. 97, fascicolo <strong>di</strong> primo grado, pag. 124): a supporto <strong>di</strong> tale148

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