10.07.2015 Views

sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

u<strong>di</strong>enze <strong>di</strong>battimentali del 17.5.2001 (doc. F 1 CIR) e del 22.2.2002 (doc. F 8 CIR),e Giorgio Casoli (<strong>sentenza</strong> n. 4688/2003 del Tribunale penale <strong>di</strong> <strong>Milano</strong>, pagg. 362sgg.).Inoltre, non si può prescindere dalla cronologia dei versamenti dei bonifici che partonoda Fininvest per giungere, scorporate le competenze altrui, a Vittorio Metta nei mo<strong>di</strong>sopra in<strong>di</strong>cati.Ed anche se si volesse accedere alla considerazione dell’appellante per cui la somma <strong>di</strong>tre miliar<strong>di</strong> <strong>di</strong> lire non fosse così eccezionale nel bilancio <strong>di</strong> Fininvest al punto <strong>di</strong>ritenere che l’organo <strong>di</strong> vertice ne fosse necessariamente a conoscenza, rimane il fattoche la somma era per l’epoca certamente importante; a ciò si deve comunqueaggiungere che essa fu versata per una causale tutt’altro che irrilevante, essendofinalizzata, me<strong>di</strong>ante la corruzione <strong>di</strong> un magistrato, alla “miglior spartizione” <strong>della</strong>Mondadori, vicenda che aveva una rilevanza evidente non solo negli assetti economici,ma anche politici generali (si vedano gli interventi del Presidente del Consigliodell’epoca): tali considerazioni escludono che l’organo <strong>di</strong> vertice <strong>di</strong> Fininvest non fossea conoscenza <strong>della</strong> dazione e delle sue finalità.In altri termini, i “due fatti” analiticamente scomposti dalla appellante (conoscenza <strong>della</strong>somma bonificata e partecipazione all’accordo corruttivo), altro non sono, per quantosopra detto, che un unico fatto storico: infatti, alla luce dei principi <strong>di</strong> giurisprudenzasopra enucleati, è assolutamente improbabile, anzi fuori da ogni plausibile logica, che nelfebbraio '91 una qualsiasi persona fisica abbia versato tre miliar<strong>di</strong> <strong>di</strong> lire <strong>di</strong> Fininvest aPreviti, in mancanza <strong>di</strong> una obbligazione debitoria nei suoi confronti, perché li gestissenell'interesse <strong>della</strong> medesima Fininvest anche e soprattutto a fini corruttivi, tenendo ilproprietario <strong>della</strong> società pagatrice e beneficiaria all'oscuro dell'esistenza o anche solo delfine <strong>di</strong> questa operazione; com'è ovvio che sia, nessun gestore o collaboratore, neppure alpiù alto livello, avrebbe mai assunto su <strong>di</strong> sé la decisione, la responsabilità ed il rischio <strong>di</strong>un'iniziativa <strong>di</strong> tale portata in mancanza <strong>di</strong> un'univoca <strong>di</strong>rettiva del dominus. Salvo,appunto, elucubrare <strong>di</strong> corruttori intraprendenti ed audaci che in autonomia sottraggono tremiliar<strong>di</strong> <strong>di</strong> lire a Fininvest per consumare una corruzione "clandestina" rispetto allo stesso145

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!