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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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Resta l’argomento per cui, a tutto voler concedere, la conoscenza del bonificonon <strong>di</strong>mostra il coinvolgimento <strong>di</strong> Silvio Berlusconi nel suo utilizzo a finicorruttivi.Ritiene la <strong>Corte</strong> che questo convincimento trova invece conforto in una serie<strong>di</strong> altri elementi (già esaminati ma che è necessario qui riproporre).In primo luogo, si riba<strong>di</strong>sce il fatto storico per cui la <strong>Corte</strong> <strong>di</strong> Appello Penale <strong>di</strong><strong>Milano</strong>, con provve<strong>di</strong>mento del 12.5.2001, depositato il 25.6.2001, <strong>di</strong>spose ilrinvio a giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> Previti, Metta, Acampora e Pacifico per il reato <strong>di</strong> corruzione inatti giu<strong>di</strong>ziari e pronunciò nei confronti <strong>di</strong> Silvio Berlusconi <strong>sentenza</strong> <strong>di</strong> non doversiprocedere per il reato <strong>di</strong> corruzione or<strong>di</strong>naria, così mo<strong>di</strong>ficata l'originaria imputazione<strong>di</strong> corruzione in atti giu<strong>di</strong>ziari, perché, concesse le attenuanti generiche, il reato eraestinto per intervenuta prescrizione (doc. D 11 CIR) ed il ricorso con il qualeBerlusconi chiedeva il proscioglimento con formula piena <strong>di</strong> merito vennerigettato dalla <strong>Corte</strong> <strong>di</strong> Cassazione con <strong>sentenza</strong> n. 3524 del 16.11.- 19.12.2001(doc CIR D 12). In detta <strong>sentenza</strong>, che vagliava gli atti sotto il profilo <strong>della</strong>sufficienza <strong>della</strong> prova ai fini penali (e quin<strong>di</strong> utilizzando ad<strong>di</strong>rittura il parametropiù garantista del “ragionevole dubbio”), si legge che: "il pubblico ministeroappellante non aveva certo motivo <strong>di</strong> lamentarsi <strong>di</strong> alcunché, avendo il GUP avutocura <strong>di</strong> precisare che, ove fosse stata raggiunta la prova <strong>della</strong> corruzione passiva, ilruolo e le responsabilità rivestite nella Fininvest dall'imputato, il suo interesse allacausa, i suoi rapporti con Previti ed il bonifico <strong>di</strong> oltre tre miliar<strong>di</strong> operato a favore<strong>di</strong> quest'ultimo costituivano elementi ampiamente sufficienti a imporre il rinvio agiu<strong>di</strong>zio"; e più oltre: "la <strong>Corte</strong> <strong>di</strong> Appello ha positivamente affermato che glielementi raccolti nel corso delle indagini avrebbero legittimato il rinvio a giu<strong>di</strong>zio,pervenendo però a una decisione liberatoria per il ritenuto riconoscimento delleattenuanti generiche, determinanti l'estinzione del reato per prescrizione" (doc CIR,D 12, pagg. 13 e 20).In secondo luogo risultano le <strong>di</strong>chiarazioni rese da Stefania Ariosto, sopraampiamente esposte e confermate dai testimoni Vittorio Dotti, sentito alle144

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