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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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come logica conseguenza, comporta, per il principio <strong>della</strong> responsabilità civiledelle società <strong>di</strong> capitali per il fatto illecito del loro legale rappresentante oamministratore commesso nell'attività gestoria <strong>della</strong> società medesima, laresponsabilità <strong>della</strong> stessa Fininvest”.Alla luce <strong>di</strong> tali argomenti l’appellante non ha neppure obiettato che era più probabileche Silvio Berlusconi “non sapesse del bonifico e <strong>della</strong> sua destinazione piuttosto chelo sapesse”, ma si è limitata alla contestazione generica per cui “faceva <strong>di</strong>fetto, inprimo luogo, la prova <strong>della</strong> circostanza che il bonifico <strong>di</strong> USD 2.732.686 fossestato <strong>di</strong>sposto per or<strong>di</strong>ne dell'On. Silvio Berlusconi o fosse a sua conoscenza: la<strong>sentenza</strong> sul punto si limitava ad un mero postulato ("la posizione apicale <strong>di</strong> SilvioBerlusconi nella stessa Fininvest”), facendone <strong>di</strong>scendere che ogni operazione <strong>di</strong> dettasocietà, per ciò solo, avrebbe dovuto essere nota al suo legale rappresentante”.Aggiungeva ancora Fininvest che, anche volendo presumere, come faceval'impugnata <strong>sentenza</strong>, che Berlusconi non potesse non conoscere il bonificoeseguito da Fininvest all'avv. Previti, detta circostanza non sarebbe valsacomunque a provare alcun suo coinvolgimento nell'ipotetico reato <strong>di</strong> corruzione(“presumptio de presumpto”, come ritenuto in comparsa conclusionale pag 100),giacché il bonifico, <strong>di</strong> cui qui si <strong>di</strong>scute, venne eseguito dalla società in relazionealla attività professionale svolta dall'avvocato Previti in favore <strong>di</strong> Fininvest, ladazione a Metta (lire quattrocento milioni) non corrispondeva all’entità delbonifico, questa, semmai, era riferita alla vicenda IMI-SIR ed inoltre i movimentibancari non giustificavano l’assunto (vi era uno sfasamento temporale fra il primobonifico e la <strong>di</strong>sponibilità <strong>della</strong> somma asseritamene consegnata a Metta).Comunque, il Tribunale non aveva <strong>di</strong>mostrato che Silvio Berlusconi avevaconoscenza dell’uso illecito del danaro, ma si era arroccato su un “in<strong>di</strong>mostratoteorema”.Pressoché tutti gli argomenti evidenziati da Fininvest sono stati sopraanalizzati nel quinto motivo <strong>di</strong> appello e ad essi si rimanda.143

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