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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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inferiore agli altri (v. tra le tante, <strong>sentenza</strong> 9834/2002). Il danneggiato dovrà tuttaviaallegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire laserie concatenata <strong>di</strong> fatti noti, che consentano <strong>di</strong> risalire al fatto ignoto".Né l’appellante si duole dell’argomento in <strong>di</strong>ritto per cui ancora <strong>di</strong> recente la Cassazioneha affermato: "il convincimento del giu<strong>di</strong>ce può ben fondarsi anche su solapresunzione, purché grave e precisa, nonché su una presunzione che sia in contrastocon altre prove acquisite, qualora la stessa sia ritenuta <strong>di</strong> tale precisione e gravità darendere inatten<strong>di</strong>bili gli elementi <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>zio ad essa contrari. Né occorre che tra il fattonoto e quello ignoto sussista un legame <strong>di</strong> assoluta ed esclusiva nessità causale,essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto comeconseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio <strong>di</strong> normalità, cioè che ilrapporto <strong>di</strong> <strong>di</strong>pendenza logica fra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua<strong>di</strong> canoni <strong>di</strong> probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile<strong>di</strong> acca<strong>di</strong>menti, la cui sequenza e ricorrenza possano verificarsi secondo regole <strong>di</strong>esperienza " (Cass. n. 16993 del 1.8.2007).Corretto, allora, è affermare (come fa il Tribunale - sent. impugnata pag 122) che nelgiu<strong>di</strong>zio civile la prova presuntiva è pienamente utilizzabile facendo uso dei criteri<strong>di</strong> ragionevolezza e <strong>di</strong> normalità e che, ad<strong>di</strong>rittura anche nel giu<strong>di</strong>zio penale, laregola per cui la responsabilità dell'imputato deve essere provata "al <strong>di</strong> là <strong>di</strong> ogniragionevole dubbio" è stata ed è interpretata nel senso che le possibilità "remote"possano essere escluse dal giu<strong>di</strong>ce penale” (Cass. n. 23813 del 8.5.2009).In questa prospettiva è esatta e coerente con i fatti sopra rappresentati l’affermazioneper cui “facendo buon uso dei principi come sopra riferiti <strong>della</strong> Suprema <strong>Corte</strong>, è da<strong>di</strong>re che sarebbe assolutamente fuori dell'or<strong>di</strong>ne naturale degli acca<strong>di</strong>menti umaniche un bonifico <strong>di</strong> circa 3 miliar<strong>di</strong> <strong>di</strong> lire sia <strong>di</strong>sposto ed eseguito, per le <strong>di</strong>mostratefinalità corruttive, senza che il dominus <strong>della</strong> società, dai cui conti il bonificoproviene, ne sia a conoscenza e lo accetti. Pertanto è da ritenere, incidenter tantumed ai soli fini civilistici del presente giu<strong>di</strong>zio, che Silvio Berlusconi siacorresponsabile <strong>della</strong> vicenda corruttiva per cui si procede, corresponsabilità che,142

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