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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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svizzere e <strong>di</strong> cui era beneficiaria economica la Fininvest. E’ quin<strong>di</strong> assolutamente(im)pensabile che un bonifico dell'importo <strong>di</strong> USD 2.732.868 (circa 3 miliar<strong>di</strong> <strong>di</strong>lire) potesse essere deciso ed effettuato senza che il legale rappresentante, che era poianche amministratore <strong>della</strong> Fininvest, lo sapesse e lo accettasse”.In altre parole, il Tribunale ritiene <strong>di</strong> potere fare uso <strong>della</strong> prova per presunzioni, chenel giu<strong>di</strong>zio civile ha la stessa <strong>di</strong>gnità <strong>della</strong> prova <strong>di</strong>retta: come è noto, la presunzione èun argomento logico, me<strong>di</strong>ante il quale si risale dal fatto noto, che deve essere provato intermini <strong>di</strong> certezza, al fatto ignoto (artt. 2727 sgg CC); orbene, nella fattispecie si hannoi seguenti fatti conosciuti: la provenienza <strong>della</strong> somma <strong>di</strong> USD 2.732.868 bonificati, invista delle già <strong>di</strong>mostrate finalità corruttive, a Previti dai conti All Iberian e Ferrido, deiquali è accertata l’appartenenza a Fininvest e la posizione <strong>di</strong> vertice <strong>di</strong> SilvioBerlusconi in Fininvest.Da tali circostanze note è lecito e conseguente risalire al fatto ignoto, e cioè allaconsapevolezza ed all'accettazione dell'inoltro a Previti <strong>della</strong> provvista corruttiva daparte <strong>di</strong> Silvio Berlusconi, e ciò in base ad un criterio <strong>di</strong> "normalità": vale a <strong>di</strong>reche, ai fini che qui interessano, il Tribunale ha correttamente ritenuto rientrare“nell'or<strong>di</strong>nario svolgersi degli acca<strong>di</strong>menti umani che un bonifico <strong>di</strong> quella entitàpotesse essere inoltrato solo sulla base <strong>della</strong> preventiva accettazione da parte <strong>di</strong> chinella compagine sociale, da cui proveniva la somma destinata alla condotta attiva,ricopriva una incontrastata posizione <strong>di</strong> vertice.”Questo ragionamento del giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> prime cure non presenta alcun vizio logico ogiuri<strong>di</strong>co. Del resto Fininvest non contesta l’uso del “criterio <strong>di</strong> normalità” in sé, e nonin<strong>di</strong>ca che cosa sarebbe “più normale” nel caso <strong>di</strong> specie, limitandosi a postulare l’entitàrisibile <strong>della</strong> somma <strong>di</strong> USD 2.732.868 nel complesso <strong>della</strong> gestione <strong>della</strong> società.Fininvest non contesta neppure il principio riba<strong>di</strong>to dalle Sezioni Unite <strong>della</strong> <strong>Corte</strong> <strong>di</strong>Cassazione, in materia <strong>di</strong> prova del danno, nella <strong>sentenza</strong> n. 26972 dell'11.11.2008(citata proprio dal primo giu<strong>di</strong>ce), in cui si afferma che “il ricorso alla prova presuntivaè destinato ad assumere particolare rilievo, e potrà costituire anche l'unica fonte per laformazione del convincimento del giu<strong>di</strong>ce, non trattandosi <strong>di</strong> mezzo <strong>di</strong> prova <strong>di</strong> rango141

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