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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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sede, è perché, ad avviso <strong>della</strong> medesima, non vi era l'evidenza, alla stregua delmateriale probatorio allora <strong>di</strong>sponibile, dell'innocenza dell'imputato”.Tale affermazione è giuri<strong>di</strong>camente corretta e del resto questa <strong>Corte</strong> pone inevidenza che su tale principio giuri<strong>di</strong>co non vi è stata contestazione specifica: sene deduce che, alla stregua del materiale probatorio <strong>di</strong>sponibile, non è emersa insede penale l’evidente innocenza dell’imputato.La <strong>Corte</strong>, poi, considera che il proscioglimento fu <strong>di</strong>sposto dal giu<strong>di</strong>ce penale soloa seguito <strong>della</strong> concessione delle attenuanti generiche, il che comportanecessariamente la seguente progressione logica: la <strong>Corte</strong>, che in sede penaleprocedeva al proscioglimento <strong>di</strong> Berlusconi doveva aver messo in relazione unfatto storico costituente reato attribuito all’imputato con le valutazioni <strong>di</strong> cuiall’articolo 62 bis CP (concessione delle attenuanti generiche); si evidenzia che ilprimo elemento è logicamente precedente al secondo e, per svolgere l’operazionelogica, non si può che postulare la sussistenza del reato come ascritto all’imputato.Rileva, peraltro, la <strong>Corte</strong> che, a ben guardare, la “non innocenza processuale” noncostituisce ancora <strong>di</strong> per sé un elemento <strong>di</strong> prova civilisticamente rilevante circa laresponsabilità <strong>di</strong> Silvio Berlusconi nel fatto <strong>di</strong> corruzione, ma è un elemento cheserve per svolgere il successivo ragionamento.E’ dunque metodologicamente corretta l’affermazione del giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> prime cure(sent. impugnata pag. 121) per cui “trattasi quin<strong>di</strong> <strong>di</strong> pronuncia che - ovviamente -preclude l’assoggettamento del Berlusconi medesimo a giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> responsabilitàpenale ed a sanzione penale per il fatto per cui è causa ma, trattandosi <strong>di</strong> <strong>sentenza</strong> nonemessa a seguito <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> merito, ma solo a seguito <strong>di</strong> applicazione <strong>di</strong> causaestintiva del reato, essa non esclude in alcun modo che, nella presente sede, vengaritenuto "incidenter tantum" che il Berlusconi ha commesso il fatto ‘de quo’, aisoli fini civilistici e risarcitori, <strong>di</strong> cui qui si <strong>di</strong>scute”.A questo punto il giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> prime cure svolge il ragionamento censuratodall’appellante, che qui non si può non riproporre per intero: "A questo proposito,vale osservare che i conti All Iberian e Ferrido erano conti correnti accesi su banche140

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