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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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Pacifico, sul presupposto che egli conoscesse ed avesse approvato il bonifico <strong>di</strong>USD 2.732.868 eseguito da Fininvest in favore dell’avv. Cesare Previti.A Fininvest appariva evidente il vizio del ragionamento del giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> prime curefinalizzato a ritenere la responsabilità <strong>di</strong> Silvio Berlusconi: faceva <strong>di</strong>fetto, in primoluogo, la prova <strong>della</strong> circostanza che il bonifico <strong>di</strong> USD 2.732.686 fosse stato<strong>di</strong>sposto per or<strong>di</strong>ne del predetto o fosse a sua conoscenza; la <strong>sentenza</strong> sul punto silimitava ad un mero postulato ("la posizione apicale nella stessa Fininvest”),facendone <strong>di</strong>scendere che ogni operazione <strong>di</strong> detta società, per ciò solo, avrebbedovuto essere nota al suo legale rappresentante.Osserva la <strong>Corte</strong> che, in verità, il giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> prime cure svolge un ragionamentopiù ampio che è possibile così sintetizzare (pag 120): la <strong>Corte</strong> <strong>di</strong> Appello <strong>di</strong><strong>Milano</strong>, con <strong>sentenza</strong> e decreto del 12.5.2001, depositati il 25.6.2001, <strong>di</strong>spose ilrinvio a giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> Previti, Metta, Acampora e Pacifico per il reato <strong>di</strong> corruzione inatti giu<strong>di</strong>ziari e pronunciò nei confronti <strong>di</strong> Berlusconi <strong>sentenza</strong> <strong>di</strong> non doversiprocedere per il reato <strong>di</strong> corruzione or<strong>di</strong>naria, così mo<strong>di</strong>ficata l'originaria imputazione<strong>di</strong> corruzione in atti giu<strong>di</strong>ziari perché, concesse le attenuanti generiche, il reato eraestinto per intervenuta prescrizione (doc. D 11 CIR).Contro tale <strong>sentenza</strong> Berlusconi propose ricorso per cassazione chiedendo ilproscioglimento con formula piena <strong>di</strong> merito, ma il ricorso venne rigettato dallaSuprema <strong>Corte</strong> con <strong>sentenza</strong> n. 3524 del 16.11.- 19.12.2001 (doc CIR D 12).Affermava testualmente il Tribunale: “…il sistema processuale penale italianocontiene la regola, posta dall'art. 129 CPP, secondo la quale il giu<strong>di</strong>ce, una voltarilevata la sussistenza <strong>di</strong> una causa estintiva del reato, non può compiere alcunulteriore accertamento probatorio sulla responsabilità dell'imputato, ma devesenz’altro <strong>di</strong>chiarare la causa estintiva del reato, a meno che dagli atti già emerga laprova evidente che il fatto non sussiste o l'imputato non l'ha commesso, poiché in talcaso il giu<strong>di</strong>ce è tenuto a pronunciare il proscioglimento nel merito del prevenuto.Pertanto, se il Berlusconi non è stato prosciolto nel merito dalla <strong>Corte</strong> nella predetta139

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