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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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comportamento sia posto in essere nel compimento <strong>di</strong> una attività connessa aquella aziendale.La considerazione trova fondamento nel rapporto <strong>di</strong> immedesimazione organicache sussiste fra la società e l'amministratore o legale rappresentante (nda teoriadell’immedesimazione, tesi preferita dal giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> prime cure) ovvero,alternativamente, nella responsabilità <strong>di</strong> cui all'art. 2049 CC (teoria <strong>della</strong>rappresentanza: l’amministratore ed il legale rappresentante agiscono a nome o perconto <strong>della</strong> società e comunque pongono in essere atti <strong>di</strong> gestione per quella).Ad ogni buon conto, come già più sopra si è evidenziato, qualunque sia la soluzioneteorica in<strong>di</strong>viduata, resta comunque il fatto che la soluzione del giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> prime cureappare confermata già dalla <strong>sentenza</strong> n. 12951 del 5.12.1992 <strong>della</strong> <strong>Corte</strong> <strong>di</strong>Cassazione (sul punto si veda anche Cass. 26.10.2004 n. 20771 e Cass. 1.4.2009n. 7961) che così insegna: "L'azione civile per il risarcimento del danno, neiconfronti <strong>di</strong> chi è tenuto a rispondere dell'operato dell'autore del fatto che integrauna ipotesi <strong>di</strong> reato, è ammessa - tanto per i danni patrimoniali che per quelli nonpatrimoniali - anche quando <strong>di</strong>fetti una identificazione precisa dell'autore del reatostesso e purché questo possa concretamente attribuirsi ad alcune delle personefisiche del cui operato il convenuto sia civilmente responsabile in virtù <strong>di</strong> rapportoorganico, come quello che lega la società <strong>di</strong> capitali al suo amministratore".Prosegue dunque la <strong>sentenza</strong> affermando: "accertata incidenter tantum dal giu<strong>di</strong>ce<strong>di</strong> merito la responsabilità penale dell’amministratore nell'ambito dell'attivitàgestoria, la società risponde delle conseguenze civilistiche dell'illecito, ivicompreso il risarcimento del danno non patrimoniale.”Il principio appare chiaro e con<strong>di</strong>visibile, a prescindere dall’ipotesi teorica <strong>di</strong>riferimento: l’organo <strong>di</strong> vertice <strong>della</strong> società responsabilizza quest’ultima percomportamenti <strong>di</strong> tipo gestorio posti in essere dalla persona fisica.Nel merito, però, l’appellante Fininvest si doleva anche del fatto che il giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong>primo grado avesse ritenuto Silvio Berlusconi corresponsabile del reato <strong>di</strong>corruzione, delitto penalmente accertato solo nei confronti <strong>di</strong> Previti, Acampora e138

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