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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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Posto che tale argomento è sufficiente per ritenere la responsabilità <strong>di</strong> Fininvest, nonci si può tuttavia esimere dal prendere in considerazione anche l’altro profiloprospettato dal giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> prime cure e relativo alla posizione giuri<strong>di</strong>ca <strong>di</strong> SilvioBerlusconi.Sul punto, come si è detto, Fininvest lamentava che il giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> prime cure,nonostante che non fosse stato effettuato alcun accertamento positivo in sedepenale in or<strong>di</strong>ne al reato <strong>di</strong> corruzione, purtuttavia affermava “incidentertantum…ai soli fini civilistici e risarcitori <strong>di</strong> cui si <strong>di</strong>scute…” che “ilBerlusconi ha commesso il fatto de quo” (sent. impugnata pag. 121).Ritiene la <strong>Corte</strong> che, se il rilievo intende lamentare che “non fosse statoeffettuato alcun accertamento positivo in sede penale in or<strong>di</strong>ne al reato <strong>di</strong>corruzione”, la censura non ha pregio, stante la separatezza più volte riba<strong>di</strong>tadei due riti (art 675 CPP) e stante la motivazione autonoma svolta dal giu<strong>di</strong>ce<strong>di</strong> prime cure.Va poi aggiunto che il Tribunale fa buon uso delle categorie logico giuri<strong>di</strong>che,senza “appiattirsi” sul “non poteva non sapere”, in quanto analizza i fattiavvalendosi <strong>di</strong> categorie civilisticamente rilevanti ai fini <strong>della</strong> prova e ciò fasecondo l’insegnamento ormai ampiamente co<strong>di</strong>ficato <strong>della</strong> Suprema <strong>Corte</strong> <strong>di</strong>Cassazione.Infatti, il giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> prime cure prende in considerazione il notorio (“è noto cheFininvest spa è società appartenente alla famiglia Berlusconi, il cui azionariato èsud<strong>di</strong>viso all’interno <strong>di</strong> una cerchia ristretta <strong>di</strong> soci…” - sent. impugnata pag. 119)e lo coniuga con dati documentali: Silvio Berlusconi era all'epoca dei fatti <strong>di</strong> causaPresidente del consiglio <strong>di</strong> amministrazione <strong>di</strong> Fininvest e tale rimase fino al 29.01.1994(ve<strong>di</strong> visura camerale Fininvest - doc. CIR M2). Lo stesso era inoltre legalerappresentante <strong>della</strong> società convenuta.Ciò premesso, il Tribunale è conseguente nell’affermare la sussistenza <strong>della</strong>responsabilità civile <strong>della</strong> società <strong>di</strong> capitali per il fatto anche penalmente illecitodel legale rappresentante o dell'amministratore <strong>della</strong> stessa società, quando il137

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