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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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presupposto formale rappresentato dalla procura ad litem, e che esso deve esseremeglio inquadrato nell'ambito del mandato generale …” (sent. impugnata pag 123).Ritiene la <strong>Corte</strong> che la mancanza delle singole procure alle liti veniva giustamenteconsiderata dal giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> prime cure come un mero elemento “ad colorandum”, in uncontesto gestorio basato sulla “organizzazione, sud<strong>di</strong>visione e supervisione” <strong>di</strong> tutti gliaffari legali <strong>di</strong> Fininvest.Del resto, non si può non rammentare che, a partire dal 1994, presso lo stu<strong>di</strong>o legaledell’avvocato Previti in Roma, Via Cicerone n. 60, si trovava una sede secondaria<strong>della</strong> Fininvest (docc. CIR M 2 ed M 3).La <strong>Corte</strong> ritiene allora che nella fattispecie, esclusa nel caso concreto la singolareipotesi <strong>di</strong> una “<strong>di</strong>fesa generale senza singole procure alle liti”, l’istituto giuri<strong>di</strong>co chemaggiormente si attaglia alla fattispecie sia il mandato generale (cfr art 1708 CC), atto aconfigurare fra il mandante ed il mandatario il rapporto <strong>di</strong> preposizione gestoriarilevante ai sensi dell’articolo 2049 CC.Si coglie lo spunto per evidenziare che non si può ritenere che la giurisprudenzacitata in punto dal giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> prime cure - ed ampiamente riferita in fase <strong>di</strong>esposizione delle ragioni poste dal Tribunale a fondamento <strong>della</strong> sua motivazione -sia inconferente, come suggerito da Fininvest, in quanto la rassegna è tesa a<strong>di</strong>mostrare la ricorrenza dell’istituto <strong>di</strong> cui all’articolo 2049 CC in tutti i casi <strong>di</strong>preposizione gestoria (lavoro subor<strong>di</strong>nato, agenzia, mandato ecc.), ivi compresal’ipotesi del mandato generale per la gestione degli affari altrui, contratto tipico enominato dall’articolo 1708 CC.Tali argomenti sono sufficienti, dunque, a responsabilizzare Fininvest, conriferimento alla condotta del condannato Previti, in relazione alle conseguenzeinerenti la corruzione del giu<strong>di</strong>ce Metta.Le considerazioni svolte assorbono le ragioni <strong>di</strong> CIR, che ha svolto appelloincidentale con<strong>di</strong>zionato in relazione al ruolo <strong>di</strong> Cesare Previti, nel caso in cui la <strong>Corte</strong> nonavesse ritenuto la sussistenza <strong>di</strong> un “mandato generale”, dovendosi in questo caso ritenere, agiu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> CIR, che Previti svolgesse la funzione <strong>di</strong> amministratore <strong>di</strong> fatto per Fininvest.136

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