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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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ottenere risultati professionali". A seguito delle contestazioni del PM l’avvocatoVittorio Dotti aveva ammesso che il senso delle confidenze fattegli dalla Ariosto erache Squillante sarebbe stato destinatario <strong>di</strong> denaro da parte <strong>di</strong> Cesare Previti.Il testimone Giorgio Casoli, poi, (<strong>sentenza</strong> n. 4688/2003 del Tribunale penale <strong>di</strong><strong>Milano</strong>, pagg. 362 segg.) confermava le confidenze a lui rese sul punto dalla Ariostoaffermando: "effettivamente ... ebbe a <strong>di</strong>rmi che aveva visto passaggio <strong>di</strong> denaro, <strong>di</strong>bustarelle, <strong>di</strong> una bustarella dall'avv. Previti a Squillante, è vero che lei ebbe a<strong>di</strong>rmelo... ".Questa <strong>Corte</strong> non può che rilevare che l’avv. Previti giocava un ruolo nonpropriamente consono allo svolgimento <strong>della</strong> sua professione, né sotto ilprofilo <strong>della</strong> rappresentanza legale né sotto quello <strong>della</strong> assistenza.Ma anche a non voler credere alle parole <strong>di</strong> Stefania Ariosto, non si puòcomunque prescindere dalla ricostruzione delle movimentazioni bancarie,nelle quali Previti ebbe un ruolo centrale nella gestione del danaroproveniente da un conto Fininvest.La <strong>Corte</strong>, poi, non può che considerare che Cesare Previti curava gli interessi<strong>di</strong> Fininvest sia all’estero che in Italia, organizzando, sud<strong>di</strong>videndo esupervisionando il lavoro <strong>di</strong> altri avvocati; ciò Previti quasi mai faceva a seguito<strong>di</strong> conferimento <strong>di</strong> procura ad litem da parte <strong>di</strong> Silvio Berlusconi. Tale circostanzafaceva osservare al Tribunale (sent. impugnata pag. 123) che “egli, come è stato dettodai testimoni, non compariva in delega, ma aveva da parte <strong>di</strong> Fininvest e <strong>di</strong> Berlusconiun mandato generale a curare, ai massimi livelli, gli interessi legali <strong>della</strong> convenuta”(ciò trovava riscontro, per le vicende italiane, nelle testimonianze degli AvvocatiVittorio Dotti - doc. F 1 ed F 8 CIR -, Aldo Bonomo - doc. F.16 CIR -, CarloMomigliano - doc. F 18 CIR – e, per il lavoro all'estero, soprattutto dalle<strong>di</strong>chiarazioni del teste Angelo Co<strong>di</strong>gnoni, sentito nel <strong>di</strong>battimento in appello - doc. 80Fininvest -).Corretto, dunque, è ritenere che “un rapporto giuri<strong>di</strong>co <strong>di</strong> tal fatta non può esseregiuri<strong>di</strong>camente qualificato come rapporto d'opera professionale, <strong>di</strong> cui manca anche il135

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