10.07.2015 Views

sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

non giustificavano l’assunto e vi era uno sfasamento temporale fra il primobonifico e la <strong>di</strong>sponibilità <strong>della</strong> somma asseritamente consegnata a Metta.Comunque, il Tribunale non aveva <strong>di</strong>mostrato che Silvio Berlusconi avevaconoscenza dell’uso illecito del danaro, ma si era arroccato su un “in<strong>di</strong>mostratoteorema”.Con riferimento, poi, alla ritenuta responsabilità <strong>di</strong> Fininvest per il fattoillecito ascritto a Previti, che responsabilizza Fininvest ai sensi dell’art. 2049CC, l’appellante contestava la sussistenza <strong>della</strong> preposizione gestoria delpredetto che il primo giu<strong>di</strong>ce qualificava come “mandato generale”.Innanzitutto, era priva <strong>di</strong> fondamento l'affermazione del giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> primo gradosecondo cui l'attività prestata dall'avv. Previti nel caso <strong>di</strong> specie non sarebbe stataqualificabile come prestazione d'opera professionale, mancando un formalemandato ad litem: se un formale mandato all'avvocato era necessario per esseredallo stesso rappresentati in un giu<strong>di</strong>zio, nulla <strong>di</strong> tutto ciò era necessario perl'attività stragiu<strong>di</strong>ziale e/o <strong>di</strong> consulenza legale, che ben poteva essere affidata dalcliente ad un avvocato senza che per questo venisse meno la natura <strong>di</strong> prestazioned'opera professionale richiesta dal cliente allo stesso avvocato (Cass. 16 giugno2006, n. 13963). Il Tribunale confondeva, invece, tra i concetti <strong>di</strong> assistenza erappresentanza processuale. Non ricorreva dunque alcun mandato generale in capoa Previti, libero ed autonomo professionista, che si trovava quin<strong>di</strong> in unacon<strong>di</strong>zione analoga a quella dell’avv. Erede per CIR.L’appellante segnalava che il preposto doveva essere un soggetto inseritonell’organizzazione dell’impresa del preponente e soggetto a poteri <strong>di</strong>controllo e vigilanza dello stesso preponente (Cass. 22.6.2007 n. 14578): talenon poteva essere un avvocato libero professionista.Osserva la <strong>Corte</strong> che il Tribunale ha ritenuto la responsabilità <strong>di</strong> Fininvest siasotto il profilo del ruolo svolto da Silvio Berlusconi sia in relazioneall’attività posta in essere da Previti: anche uno solo dei collegamenti è132

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!