10.07.2015 Views

sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

fatto de quo” (sent. impugnata pag. 121). In definitiva, secondo il giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong>primo grado Silvio Berlusconi doveva essere considerato corresponsabile del reato<strong>di</strong> corruzione, penalmente accertato solo nei confronti <strong>di</strong> Previti, Acampora ePacifico, potendosi affermare in via presuntiva che egli conoscesse ed avesseapprovato il bonifico <strong>di</strong> USD 2.732.868 eseguito da Fininvest in favore <strong>di</strong> Previti.Così in<strong>di</strong>viduata la “ratio” <strong>della</strong> gravata decisione sul punto, a Fininvest apparivamacroscopico il vizio del ragionamento del giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> prime cure. Faceva <strong>di</strong>fetto, inprimo luogo, la prova <strong>della</strong> circostanza che il bonifico <strong>di</strong> USD 2.732.686 fossestato <strong>di</strong>sposto per or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> Silvio Berlusconi o che questi ne fosse a conoscenza.La <strong>sentenza</strong> sul punto si limitava ad un mero postulato ("la posizione <strong>di</strong> vertice <strong>di</strong>Silvio Berlusconi nella stessa Fininvest”), facendone <strong>di</strong>scendere che ogni operazione<strong>di</strong> detta società, per ciò solo, avrebbe dovuto essere nota al suo legalerappresentante. Ma, anche volendo presumere, come faceva l'impugnata <strong>sentenza</strong>,che Berlusconi non potesse non conoscere (e non avere approvato) il bonificoeseguito da Fininvest a Previti, detta circostanza non sarebbe valsa comunque aprovare alcun suo coinvolgimento nell'ipotetico reato <strong>di</strong> corruzione, giacché ilbonifico venne eseguito dalla società in relazione alla notoria ed ampiamente<strong>di</strong>mostrata attività professionale svolta dall'avv. Previti in favore <strong>di</strong> Fininvest. Delresto era significativo, ma in senso contrario alle arbitrarie conclusioni cui erapervenuta l'impugnata <strong>sentenza</strong>, che il predetto bonifico <strong>di</strong> circa tre miliar<strong>di</strong> <strong>di</strong> lire(in ipotesi conosciuto ed autorizzato da Berlusconi) non corrispondeva in alcunmodo al preteso "prezzo" <strong>della</strong> corruzione (pari a lire 400 milioni) ritenutodall'impugnata decisione.Fininvest riba<strong>di</strong>va poi che l’importo <strong>di</strong> Lire 400 milioni ricevuto da Metta erastato, in sede penale, qualificato anche come prezzo <strong>della</strong> corruzione nella vicendaIMI-SIR, vicenda alla quale Berlusconi e Fininvest erano totalmente estranei. Noncomprendeva l’appellante perché Berlusconi avrebbe dovuto autorizzare unadazione <strong>di</strong> quasi tre miliar<strong>di</strong> <strong>di</strong> lire se la corruzione poi si era risolta con ilpagamento <strong>di</strong> sole lire 400.000.000. Fininvest riba<strong>di</strong>va che i movimenti bancari131

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!