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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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che il Tribunale avesse de<strong>di</strong>cato circa sessanta pagine al processo penale controPreviti, per poi ipotizzare ‘ex abrupto’ a pagina 119 una corresponsabilità <strong>della</strong>vicenda corruttiva da parte <strong>di</strong> Berlusconi ‘incidenter tantum ai soli fini civilistici delpresente giu<strong>di</strong>zio’”.Fininvest, ad ogni buon conto, escludeva nuovamente che il bonifico <strong>di</strong> lire 3 miliar<strong>di</strong>fosse una provvista per la ritenuta corruzione. Inoltre, lamentava che l’addebito mossoa Berlusconi circa la presunta consapevolezza <strong>di</strong> detto bonifico, servito per pagare ilgiu<strong>di</strong>ce Metta, altro non fosse che l’applicazione dell’inaccettabile principio del “nonpoteva non sapere”. Il giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> prime cure, tra l’altro, aveva effettuato un saltologico perchè una cosa era conoscere l’esistenza <strong>di</strong> un pagamento ed altro eraconoscere il suo impiego.Per quanto riguardava, poi, la posizione dell’avv. Previti, Fininvest affermaval’inesistenza <strong>di</strong> prove civilmente rilevanti <strong>di</strong> un illecito commesso a danno <strong>di</strong> CIR.Su tali questioni ci si riporta per il dettaglio a quanto già sopra argomentato.Fininvest si doleva, nello specifico, delle argomentazioni del giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> primecure nella parte in cui giustificava l’affermata responsabilità civile in ragionedei rapporti intercorrenti all’epoca dei fatti fra la stessa Fininvest da un lato eBerlusconi e Previti dall’altro, in quanto “questi ultimi ritenuti dalla gravatadecisione entrambi autori del reato <strong>di</strong> corruzione” (appello Fininvest pag. 96).Puntualizzava Fininvest che la fonte <strong>della</strong> responsabilità ritenuta dalTribunale era da rinvenirsi nell’art. 2043 CC per Silvio Berlusconi, essendopresidente del consiglio d’amministrazione e legale rappresentante <strong>della</strong>società e nell’art. 2049 CC per Cesare Previti, stante la sua posizione <strong>di</strong>“mandatario generale” <strong>di</strong> Fininvest.In relazione alla responsabilità per il preteso fatto illecito <strong>di</strong> Berlusconi,Fininvest lamentava che il giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> prime cure, nonostante che non fossestato effettuato alcun accertamento positivo in sede penale in or<strong>di</strong>ne al reato<strong>di</strong> corruzione, purtuttavia avesse affermato “incidenter tantum…ai soli finicivilistici e risarcitori <strong>di</strong> cui si <strong>di</strong>scute…” che “il Berlusconi ha commesso il130

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