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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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svizzeri, allo scopo <strong>di</strong> elargirli poco alla volta a Vittorio Metta fra il 1990 ed il1992.Tale assunto appare inverosimile anche sotto un profilo temporale. Infatti, haragione CIR ad evidenziare in comparsa <strong>di</strong> costituzione (pag. 133) che “è a <strong>di</strong>rpoco singolare che Falco abbia posto in essere le asserite donazioniesclusivamente in prossimità del periodo in cui Metta svolse il ruolo <strong>di</strong> relatore neiproce<strong>di</strong>menti (IMI/SIR e lodo Mondadori) in cui furono consumati i reati <strong>di</strong>corruzione e non per l'intero periodo <strong>della</strong> loro amicizia (App. <strong>Milano</strong> 737/2007,pag. 246 – doc CIR D34). Infatti, mentre l'amicizia fra Falco e Metta risale al1981, le asserite donazioni sarebbero iniziate - nella prospettazione <strong>della</strong> <strong>di</strong>fesaMetta, ripresa da Fininvest - solo nel febbraio 1990 e sarebbero terminate non inprossimità <strong>della</strong> morte <strong>di</strong> Falco (agosto 1994), bensì nel settembre 1992”: taliargomenti convincono questa <strong>Corte</strong>, soprattutto per i riferimenti temporali che sisovrappongono con le vicende <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong> Mondadori, circa l’inverosimilianza<strong>della</strong> tesi prospettata da Fininvest a fronte, invece, <strong>della</strong> concludenza dei passaggi <strong>di</strong>danaro ricostruiti dal giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> prime cure nel modo sopra in<strong>di</strong>cato.Quanto, poi, alla deposizione dell'avv. Sanvitale, che all'u<strong>di</strong>enza del 8.3.02 aveva<strong>di</strong>chiarato che lo stesso Falco gli aveva mostrato, tra il novembre 1989 ed ilgennaio 1990, una valigetta contenente un miliardo <strong>di</strong> lire (denari che poi, a pocoa poco, secondo Fininvest, sarebbero stati almeno in parte consegnati a Metta), la<strong>Corte</strong> <strong>d'Appello</strong> <strong>di</strong> <strong>Milano</strong> in sede penale ha riscontrato che "a prescindere dallainatten<strong>di</strong>bilità delle <strong>di</strong>chiarazioni <strong>di</strong> Sanvitale, sentito ex art. 210 cpp, che si èavvalso <strong>della</strong> facoltà <strong>di</strong> non rispondere sulle <strong>di</strong>sponibilità estere <strong>di</strong> FalcoOrlando…, risulta dagli atti che una somma pari alla cifra in<strong>di</strong>cata dal Sanvitalepossa essere rientrata dall'estero, ma risulta altresì che è stata subito depositata inbanca ed investita nell'acquisto <strong>di</strong> titoli <strong>di</strong> stato" (cfr. App. <strong>Milano</strong> 737/2007, pag.248 – doc CIR D 34).Del resto, la <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> Sanvitale appare generica e non tale da pregiu<strong>di</strong>carela meticolosa ricostruzione del “giro <strong>di</strong> danaro” fornita dal Tribunale.128

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