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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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con valuta 10.12.1991 non è mai pervenuta e che a fronte <strong>di</strong> una 'fotocopiainforme' non può certo <strong>di</strong>scendere la prova <strong>di</strong> un conto <strong>di</strong> Acampora presso la AttelBank <strong>di</strong> Nassau <strong>di</strong> cui lo stesso imputato non ha ritenuto <strong>di</strong> provare la titolarità".Peraltro, "presso la società Careliza, oggetto <strong>di</strong> rogatoria, non è risultata la presenza<strong>di</strong> un conto estero a Nassau-Bahamas" (App. <strong>Milano</strong> 737/2007, pag. 230 – docCIR D 34).Questa <strong>Corte</strong> ritiene dunque che un esame <strong>della</strong> documentazione in<strong>di</strong>cata condotto a lume<strong>di</strong> logica, non consenta una conclusione <strong>di</strong>versa da quella raggiunta dalla più volte citata<strong>sentenza</strong> irrevocabile <strong>della</strong> <strong>Corte</strong> penale milanese: "Acampora, amico <strong>di</strong> Metta, al qualeha già fornito parte <strong>della</strong> motivazione IMI/SIR, per il quale seguirà la successioneestera <strong>di</strong> Falco, ha custo<strong>di</strong>to fiduciariamente la somma <strong>di</strong> lire 425.000.000 che dovrà,tramite l’ulteriore intervento <strong>di</strong> Previti e l’utilizzo del ‘canale’ Pacifico, esseremonetizzata e portata in Italia” (App. <strong>Milano</strong> 737/2007, pag. 231 – doc CIR D 34).Fininvest, infine, si doleva delle conclusioni del Tribunale per quanto atteneva allavalutazione delle con<strong>di</strong>zioni finanziarie del giu<strong>di</strong>ce Metta a partire dall’anno 1990:questi, infatti, aveva giustificato in sede penale le sue <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> somme incontanti invocando donazioni a lui fatte dal magistrato Orlando Falco; il Tribunale,seguendo l’impostazione <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong> “Carfì”, non aveva tenuto conto che il dott.Falco aveva <strong>di</strong>sponibilità anche all’estero e che somme liquide anche superiori almiliardo <strong>di</strong> lire erano state viste dal teste Sanvitale.Obiettava CIR che trattavasi <strong>di</strong> argomento nuovo e, quin<strong>di</strong>, inammissibile, mal’eccezione non ha pregio in quanto trattasi <strong>di</strong> argomento <strong>di</strong>fensivo legittimamentesvolto in atto <strong>di</strong> citazione in appello a fronte <strong>della</strong> ricostruzione dei fatti effettuatadal giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> prime cure.Ad ogni buon conto, questa <strong>Corte</strong> nel merito considera che, come del restoevidenziato già dalla <strong>sentenza</strong> <strong>della</strong> <strong>Corte</strong> d’Appello <strong>di</strong> <strong>Milano</strong> 737/2007 a pagina250 (doc CIR D34), appare inverosimile che Falco avesse conservato presso ilproprio domicilio centinaia <strong>di</strong> milioni <strong>di</strong> lire in contanti, provenienti da conti127

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