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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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In effetti, risulta un’operazione Mochi Craft, ma trattasi <strong>di</strong> un fatto successivo, in quantoa questa sono riconducibili due bonifici in data 28.6.1991 e 2.12.1991, quin<strong>di</strong> a<strong>di</strong>stanza <strong>di</strong> mesi da quello ricevuto da Cesare Previti (febbraio 1991). In proposito,si osserva che la somma complessiva investita ammontava ad un miliardo e <strong>di</strong>ecimilioni <strong>di</strong> lire, a fronte del miliardo e mezzo asseritamente "investito" da Previti: néAcampora né Previti avevano saputo spiegare al giu<strong>di</strong>ce penale la sorte del residuomezzo miliardo (<strong>sentenza</strong> 737/2007, pag. 219 – doc CIR D34).E’, quin<strong>di</strong>, proprio la <strong>sentenza</strong> invocata da Fininvest a concludere sul punto che:“il fatto che la somma bonificata da Previti ad Acampora, rimasta sul sottocontofruttifero 577 <strong>di</strong> Careliza, non sia stata utilizzata per gli investimenti Mochi Craftnon può che avere una sola spiegazione: è la metà <strong>della</strong> provvista Fininvest(proveniente dal conto Ferrido, comparto estero <strong>della</strong> Fininvest <strong>di</strong> Berlusconi,soggetto <strong>di</strong>rettamente interessato ad acquisire il controllo <strong>della</strong> Mondadori, avendogià acquistato le quote azionarie che il lodo arbitrale imponeva ai Formenton <strong>di</strong>cedere alla CIR) <strong>di</strong> $ 2.732.868, parte <strong>della</strong> quale, per un evidente preventivoaccordo tra gli imputati, doveva rimanere a Previti e parte essere girata a terzi"(App. <strong>Milano</strong> 737/2007, pag. 221 – doc CIR D34).Fininvest, poi, lamentava che una stessa <strong>di</strong>storsione interpretativa la <strong>sentenza</strong>appellata avesse operato quanto al bonifico <strong>di</strong> lire 425.000.000 dal conto Careliza alconto Mercier in data 1.10.1991: trattavasi <strong>di</strong> parte degli onorari spettanti(deposizione Bulgari 16.6.2002 doc CIR F 19) come compenso per l’assistenzaricevuta da Gianni Bulgari nel corso <strong>di</strong> un arbitrato.In atto <strong>di</strong> citazione in appello Fininvest si limitava ad evidenziare che “finita l'attivitàprofessionale, a fine settembre del 1991, l'Avv. Acampora aveva conclusol'accordo col Bulgari sull'ammontare degli onorari, determinati nell'importo <strong>di</strong> circa855.000.000 <strong>di</strong> vecchie lire, e poi il primo ottobre del 1991 aveva semplicementefatto bonificare all'avv. Previti la parte <strong>di</strong> onorari a questi spettante (425.000.000<strong>di</strong> vecchie lire). Di modo che tale movimentazione proprio nulla aveva a chevedere col presunto accordo corruttivo. E questo, d'altronde, era provato anche125

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