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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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Previti aveva svolto attività professionale all'estero per conto <strong>di</strong> Fininvest, maaveva collocato tali prestazioni in perio<strong>di</strong> nettamente successivi al bonifico del 14Febbraio 1991 sul c/c Mercier <strong>di</strong> Cesare Previti, sul quale era stata accre<strong>di</strong>tata la somma<strong>di</strong> USD 2.732.868, proveniente dal conto corrente Ferrido riferibile a Fininvest (doc CIRFI7): in buona sostanza, Messina smentisce la versione <strong>di</strong> Previti circa la causaledel versamento.In relazione, poi, agli incarichi svolti in Italia, dalle deposizioni dei testimoniBonomo (doc CIR F 16) e Momigliano (doc CIR F18) risulta che questa attivitàrisaliva ad epoca <strong>di</strong> molto antecedente a tale data o ad epoca successiva.Come evidenziato da CIR (v. comparsa <strong>di</strong> costituzione pag. 121), il contributo <strong>di</strong>Cesare Previti rispetto alle questioni coinvolgenti Fininvest era del tutto atipico,considerato che egli non era investito <strong>di</strong> formali mandati professionali, ma era unasorta <strong>di</strong> "coor<strong>di</strong>natore a Roma dei gruppi <strong>di</strong> lavoro formati <strong>di</strong> volta in volta dagliavvocati ufficialmente incaricati <strong>di</strong> seguire le controversie del gruppo"(deposizione Bonomo, doc CIR F16) o, come precisato dall'avv. Dotti, "per<strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> Berlusconi, era...il punto <strong>di</strong> riferimento su Roma", in quantoconoscitore degli ambienti giu<strong>di</strong>ziari romani (deposizione Dotti, doc CIR F8, pag.149; <strong>sentenza</strong> 737/2007, pag. 209): le elencate acquisizioni probatorie sono tali dain<strong>di</strong>care in Cesare Previti, semmai, come sopra si è detto, il mandatario generale degliaffari <strong>di</strong> Fininvest in relazione ai fatti <strong>di</strong> causa (sul punto si veda anche quanto appressosi <strong>di</strong>rà in relazione al sesto motivo <strong>di</strong> appello <strong>di</strong> Fininvest).Alla luce <strong>di</strong> tali elementi e considerazioni, verificata la documentazione in<strong>di</strong>cata, questa<strong>Corte</strong> rileva che la cronologia degli eventi, avuto riferimento al fatto che la <strong>sentenza</strong>Metta fu resa in data 14-24 gennaio 1991 (doc. C 3 CIR), non può che indurre a ritenereche il versamento <strong>della</strong> somma <strong>di</strong> USD 2.732.868 si riferisca proprio alla vicendaMondadori. Infatti, non sfugge la sostanziale contestualità <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong> (14 – 24gennaio 1991) con il primo versamento (14 febbraio 1991) e l’or<strong>di</strong>nata <strong>di</strong>stribuzionedelle somme fra i vari soggetti protagonisti <strong>della</strong> vicenda, in una progressione temporale123

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