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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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un mistero”: era un fatto misterioso, cioè, il “giro” <strong>di</strong> quei 400 milioni,"parcheggiati" per otto mesi da Acampora e per altri sei presso Previti prima <strong>di</strong>essere consegnati (quattor<strong>di</strong>ci mesi dopo) a Metta.Ritiene, invece, questa <strong>Corte</strong> che la circolazione <strong>della</strong> somma segua un percorsolineare, nel quale è riscontrabile la provenienza <strong>della</strong> provvista, il suo passaggiotramite conti correnti, il prelievo dei contanti e la comparsa <strong>di</strong> una somma nella<strong>di</strong>sponibilità del soggetto corrotto nel momento opportuno per l’acquisto <strong>della</strong>casa in Roma. Del resto, non si può non considerare con CIR che “lemovimentazioni <strong>di</strong> denaro sono senza dubbio articolate e complesse, ma ciò nonpuò certo stupire – ed appare anzi in qualche modo fisiologico – trattandosi delpagamento <strong>di</strong> un prezzo <strong>di</strong> corruzione da parte <strong>di</strong> una primaria società italiana afavore <strong>di</strong> un magistrato” (comparsa costituzione CIR pag 119).Fininvest eccepiva che però il Tribunale non aveva immotivatamente ammesso leprove richieste circa il fatto che l’accre<strong>di</strong>to <strong>di</strong> USD 2.732.868 in data 14.2.1991dal conto Ferrido al conto Mercier, riconducibile a Previti, potesse esseregiustificato dallo svolgimento dell’attività legale (nda: ovviamente in vicende<strong>di</strong>verse dal caso Mondadori): Fininvest, dunque, riproponeva in questa sede leistanze istruttorie <strong>di</strong>sattese dal Tribunale (capitoli da 24 a 37 memoria istruttoriaex art 184 CPC in data 31.5.2006).Evidenzia innanzitutto questa <strong>Corte</strong> che agli atti non risulta alcuna produzionedocumentale che sorregga l’allegazione <strong>di</strong> Fininvest: questa è una circostanzaalquanto singolare anche tenuto conto dell’entità <strong>della</strong> erogazione.Il giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> prime cure <strong>di</strong>sattendeva la richiesta <strong>di</strong> prove orali con or<strong>di</strong>nanza27.2.2007, relativamente ai capitoli sopra richiamati, “perché generici ed altresìnon concludenti anche alla stregua delle <strong>di</strong>chiarazioni rese dall’avvocato CesarePreviti nel parallelo processo penale”.Ritiene la <strong>Corte</strong> che tale or<strong>di</strong>nanza debba essere confermata anche alla luce <strong>di</strong> unaserie <strong>di</strong> elementi imprescin<strong>di</strong>bili. Infatti, lo stesso <strong>di</strong>rettore generale del gruppoFininvest, Messina, sentito come teste in sede penale, aveva bensì confermato che122

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