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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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incontrovertibili, non solo perché definitivamente accertate dalla <strong>sentenza</strong> App.<strong>Milano</strong> 737/2007, confermata da Cass. 848/2007, ma anche perché non contestate daFininvest nel giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> primo grado (cfr. pag. 58 <strong>della</strong> conclusionale in primo grado <strong>di</strong>CIR). Solo ora Fininvest contestava, tar<strong>di</strong>vamente, la valenza probatoria delle accertatemovimentazioni: CIR eccepiva, perciò, l'inammissibilità dei rilievi avversari, checontrastava, comunque, in via subor<strong>di</strong>nata, confutandoli uno ad uno.Considera questa <strong>Corte</strong> che si deve dare atto che Fininvest non ha contestato i datidocumentali ed il loro succedersi, bensì l’interpretazione che <strong>di</strong> essi veniva datadal primo giu<strong>di</strong>cante: in questi termini, la doglianza <strong>di</strong> Fininvest è legittima etempestiva.Orbene, l’appellante considerava che, in relazione al versamento <strong>della</strong> somma aMetta, la <strong>Corte</strong> <strong>di</strong> Appello <strong>di</strong> <strong>Milano</strong> (<strong>sentenza</strong> “Pallini”) aveva riformato la <strong>sentenza</strong>“Carfì”, riconducendo i citati 400 milioni (<strong>di</strong> lire) alla corruzione per la vicenda IMI-SIR ed aveva quin<strong>di</strong> escluso che riguardassero il caso Mondadori.Considera sul punto questa <strong>Corte</strong> che proprio l’autonomia del processo penale daquello civile non consente “tout court” <strong>di</strong> ritenere imprescin<strong>di</strong>bili le conclusioni allaquali è giunta la <strong>Corte</strong> <strong>di</strong> Appello <strong>di</strong> <strong>Milano</strong> (<strong>sentenza</strong> “Pallini”): ciò che rileva è ilcoerente e logico sviluppo degli argomenti. La tesi dell’appellante è, poi,particolarmente debole, perché trascura <strong>di</strong> considerare l’annullamento in cassazioneproprio <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong> “Pallini” (n. 2500/2005): dopo la cassazione <strong>della</strong> dettapronuncia ad opera <strong>di</strong> Cass. pen. 33435/06, la <strong>sentenza</strong> successivamente emanata dalgiu<strong>di</strong>ce del rinvio (App. <strong>Milano</strong> 737/2007, passata in giu<strong>di</strong>cato dopo il rigetto <strong>della</strong> suaimpugnazione da parte <strong>di</strong> Cass. 848/2007) aveva <strong>di</strong>chiarato la sussistenza <strong>della</strong> "pienacognizione sull'intero capo B) anche avuto riguardo al prezzo corruttivo <strong>di</strong> L.400.000.000" e, nell'esercizio <strong>di</strong> tale cognizione, ha ritenuto "<strong>di</strong>mostrato checonsiderevoli importi pervenuti a Metta nel 1992 <strong>di</strong>scendevano <strong>di</strong>rettamente dallaprovvista Fininvest” (doc CIR D34).Fininvest, invero, svolgeva anche una doglianza più sostanziale rilevando “come i400 milioni <strong>di</strong> aprile 1992 fossero collegabili ai 3 miliar<strong>di</strong> <strong>di</strong> 14 mesi prima, fosse121

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