10.07.2015 Views

sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

altri soggetti <strong>di</strong>versi dall’estensore provvidero a re<strong>di</strong>gere il testo <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong> poi“licenziato” da Metta.Fininvest, poi, considerava inconsistente la “stranezza” ravvisata dal giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> primecure, costituita dalle anticipazioni <strong>della</strong> decisione <strong>della</strong> <strong>Corte</strong>.Rileva questa <strong>Corte</strong> che il presidente <strong>della</strong> Consob dott. Pazzi aveva <strong>di</strong>chiarato in data22.12.1997 (doc. 63 Fininvest) testualmente: “Non so per quale motivo Ripa <strong>di</strong>Meana riferisce cose inesatte. Io non seguivo le vicende del lodo Mondadori, nonero interessato alla questione e ricordo anche vagamente come andò a finire lacontroversia giu<strong>di</strong>ziaria''; tale affermazione appare del tutto elusiva, come ritenutoanche dal Tribunale, tenuto conto del fatto che Pazzi era presidente <strong>della</strong> Consob eche questa fosse istituzionalmente interessata alla “guerra <strong>di</strong> Segrate" è confermatodal fatto che l'organo <strong>di</strong> vigilanza aveva sospeso le azioni or<strong>di</strong>narie AMEF dalgiugno 1989 a fine 1991 e le azioni AME, sia or<strong>di</strong>narie che privilegiate, dalla finedel 1989 a tutto il 1991 (doc. Fininvest 137 e 138), quin<strong>di</strong> proprio in costanza dei fatti<strong>di</strong> causa.Né si può ritenere non atten<strong>di</strong>bile la <strong>di</strong>chiarazione resa dall’avv. Ripa <strong>di</strong> Meana per ilfatto che questa abbia trovato riscontro solo nelle <strong>di</strong>chiarazioni rese da “uomini CIR”.Infatti, come rilevato dalla appellata (comparsa <strong>di</strong> costituzione pag. 112), era naturaleche il legale comunicasse la notizia ad uomini <strong>della</strong> sua parte, quali erano all’epocadei fatti (ma non più al momento delle <strong>di</strong>chiarazioni testimoniali) Corrado Passera edEmilio Fossati, che, infatti, confermavano la circostanza (docc. CIR F6 pag. 159 e F25 pag. 220).Alla luce <strong>di</strong> tali elementi bene ha fatto il giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> primo grado a ritenere anomala laredazione <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong> <strong>della</strong> <strong>Corte</strong> d’Appello <strong>di</strong> Rom, anche tenuto conto delleanticipazioni <strong>della</strong> decisione prima <strong>della</strong> camera <strong>di</strong> consiglio.Fininvest si doleva, poi, <strong>della</strong> ricostruzione effettuata dal giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> prime cure deirapporti fra gli imputati: si trattava, a sua detta, <strong>di</strong> una mera riproposizione degliargomenti <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong> “Carfì”; inoltre, il Tribunale aveva impropriamente utilizzatotabulati telefonici successivi anche <strong>di</strong> due anni rispetto ai fatti <strong>di</strong> causa.118

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!