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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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avere scritto poche sentenze, redatte da Silvestri e “non da Metta”; la sig.ra Cherubini,che aveva presente la <strong>sentenza</strong> IMI-SIR essendo insorto un problema tecnico,nell'assemblaggio tra le parti scritte da lei e quelle <strong>della</strong> sig.ra Bruni, riferiva <strong>di</strong> nonavere alcun ricordo <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong> sul lodo o <strong>di</strong> un periodo <strong>di</strong> lavoro de<strong>di</strong>cato soloalla dattiloscrittura <strong>di</strong> una <strong>sentenza</strong>, compito che svolgeva solamente nei “tempimorti” rispetto all'attività del Consiglio Giu<strong>di</strong>ziario; comunque riferiva che unprovve<strong>di</strong>mento così lungo si sarebbe potuto scrivere in tempi tanto brevi solode<strong>di</strong>candovisi, unitamente alla sig.ra Bruni, a tempo pieno; e ciò non era accaduto.Queste considerazioni, relative a fatti concreti specificamente ricostruiti in base alla<strong>di</strong>chiarazioni concordanti rese dai testi sentiti in sede penale, sono tali da escludere in ognicaso non solo la rilevanza <strong>della</strong> querela <strong>di</strong> falso sollevata da Fininvest sul doc. CIR G 9,ma anche da superare gli argomenti dell’appellante sulla ipotetica possibilità <strong>di</strong>dattiloscrivere la <strong>sentenza</strong> in tempi compatibili, nonché la considerazione svolta daFininvest in comparsa conclusionale (pag. 94), laddove si vorrebbe giustificare la celeritànel deposito <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong> con “la <strong>di</strong>chiarazione d’urgenza apposta in calce all’atto <strong>di</strong>impugnazione (nda del lodo)”.Tutti gli elementi testè proposti corroborano la ritenuta anormalità <strong>della</strong> redazione <strong>della</strong><strong>sentenza</strong> <strong>della</strong> <strong>Corte</strong> romana: a questo proposito non ci si può esimere dall’evidenziare lagravità <strong>di</strong> questo in<strong>di</strong>zio.Il fatto che la <strong>sentenza</strong> non sia stata dattiloscritta presso la <strong>Corte</strong> ed a cura dell’Ufficiorende ancora più inquietante l’esistenza <strong>di</strong> più documenti incorporanti la stessa <strong>sentenza</strong> inoriginale: infatti, fu proprio Metta ad utilizzare una copia <strong>di</strong>versa da quella ufficiale nellafase <strong>della</strong> sua <strong>di</strong>fesa avanti il Tribunale Penale <strong>di</strong> <strong>Milano</strong> che stava procedendo a suocarico (docc. D 10 e D 13 CIR); non è assolutamente con<strong>di</strong>visibile l’assunto <strong>di</strong> Fininvestper cui l’esistenza <strong>di</strong> copie <strong>di</strong>verse dall’originale <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong> <strong>della</strong> CdA <strong>di</strong> Romaera un elemento che <strong>di</strong> per sé non aveva alcun valore: tale atto non reca le firme deigiu<strong>di</strong>ci, ha una numerazione <strong>di</strong>versa (pagg 16 bis, ter, quater ecc.) e contienecorrezioni non conformi all’originale (ve<strong>di</strong> pagg. 17 e 49): se ne deduce il fatto che117

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