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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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donazioni a lui fatte dal magistrato Orlando Falco; il Tribunale, seguendol’impostazione <strong>della</strong> “<strong>sentenza</strong> Carfì”, non aveva tenuto conto che il dott. Falco aveva<strong>di</strong>sponibilità anche all’estero e somme liquide anche superiori al miliardo <strong>di</strong> lire eranostate viste presso <strong>di</strong> lui dal teste Sanvitale.Dà atto preliminarmente questa <strong>Corte</strong> che, stante il principio del quale è portatorel’articolo 675 CPP, la ricostruzione degli eventi che conducono alla prova <strong>della</strong>corruzione <strong>di</strong> Metta non può trovare giustificazione “tout court” sulla base delgiu<strong>di</strong>cato formatosi in sede penale.Non rileva, allora, nemmeno il fatto che alcuni riscontri valutati dal giu<strong>di</strong>ce penale inprima istanza siano stati in tutto o in parte <strong>di</strong>sattesi dal giu<strong>di</strong>ce dell’impugnazione,quanto invece la consequenzialità <strong>della</strong> motivazione del primo giu<strong>di</strong>ce, laddoveriscontra la prova dell’assunto ai fini meramente civili. In questa prospettiva l’avereseguito l’iter <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong> “Carfì” non è censurabile, se questa prospetta fattidocumentati e consequenziali al punto <strong>di</strong> giungere ad una conclusione logica. Inquesta sede è, peraltro, legittima una <strong>di</strong>versa prospettazione dei fatti, che potrebbeessere seguita a con<strong>di</strong>zione che, s’intende, risultasse più convincente.Tanto premesso ed entrando nel merito delle censure dell’appellante, si deveesaminare il primo addebito <strong>di</strong> Fininvest al Tribunale, per avere utilizzato in sedecivile le <strong>di</strong>chiarazioni rese dall’ing. De Benedetti avanti il giu<strong>di</strong>ce penale, sebbene sitratti <strong>di</strong> persona incapace <strong>di</strong> testimoniare in questa sede civile. Sul punto, riba<strong>di</strong>scequesta <strong>Corte</strong> che già il giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> prima istanza dava correttamente atto del fatto che la<strong>di</strong>chiarazione veniva esaminata come mero documento, senza cioè la valenzaprobatoria <strong>di</strong> una prova assunta secondo il rito civile: la <strong>di</strong>chiarazione resa in sedepenale dal legale rappresentante <strong>della</strong> società che è parte nel giu<strong>di</strong>zio civile rileva quiunicamente in quanto corroborata da altri elementi che ne forniscano riscontro.Ciò detto, questa <strong>Corte</strong> evidenzia che la doglianza svolta in atto <strong>di</strong> appello rimane unamera petizione <strong>di</strong> principio, in quanto non seguita da una contestazione specifica <strong>di</strong>Fininvest circa la incongruenza delle <strong>di</strong>chiarazioni rese dall’ing. De Benedetti rispettoall’insieme del quadro probatorio.114

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