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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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Metta; Fininvest evidenziava che “come i 400 milioni <strong>di</strong> aprile 1992 fosserocollegabili ai 3 miliar<strong>di</strong> <strong>di</strong> 14 mesi prima era un mistero”, come era un mistero ilperché <strong>di</strong> un simile giro <strong>di</strong> quei 400 milioni, "parcheggiati" per otto mesi daAcampora e per altri sei presso Previti prima <strong>di</strong> essere consegnati (quattor<strong>di</strong>cimesi dopo) al "corrotto".Inoltre, Fininvest lamentava che il Tribunale avesse escluso aprioristicamente equin<strong>di</strong> non avesse ingiustificatamente ammesso le prove richieste per <strong>di</strong>mostrareche l’accre<strong>di</strong>to <strong>di</strong> USD 2.732.868 in data 14.2.1991 dal conto Ferrido al contoMercier, riconducibile a Previti, potesse essere giustificato dallo svolgimentodell’attività legale <strong>di</strong> quest’ultimo: Fininvest, dunque, riproponeva ancora inquesta sede le istanze istruttorie <strong>di</strong>sattese in primo grado (capitoli da 24 a 37memoria istruttoria ex art 184 CPC in data 31.5.2006).Inoltre, a detta dell’appellante, la <strong>sentenza</strong> impugnata strumentalizzava anche altremovimentazioni finanziarie, tra le quali un accre<strong>di</strong>to, <strong>di</strong>sposto per un investimentosuggerito da Acampora, <strong>di</strong> lire 1.500.000.000 dal conto Mercier <strong>di</strong> Previti al contoCareliza, riconducibile all’avvocato Acampora, in data 27.2.1991: il Tribunale anchein questo caso smentiva le stesse sentenze penali che invocava, in quanto la <strong>Corte</strong> <strong>di</strong>Appello <strong>di</strong> <strong>Milano</strong>, sezione III Penale, aveva riconosciuto in sede <strong>di</strong> rinvio cheAcampora aveva “fatto personalmente investimenti per la Mochi Kraft, tramite ladocumentazione bancaria in atti e quella sequestrata presso il suo stu<strong>di</strong>o”. Stessa<strong>di</strong>storsione interpretativa la <strong>sentenza</strong> appellata poneva in essere del bonifico <strong>di</strong> lire425.000.000 dal conto Careliza al conto Mercier in data 1.10.1991: trattavasi <strong>di</strong> partedegli onorari spettanti all’avv. Previti (deposizione Bulgari 16.6.2002 - doc CIR F 19).Poi, in or<strong>di</strong>ne al bonifico <strong>di</strong> circa lire 400.000.000 dal conto Mercier al contoPavoncella in data 15 16.10.1991, riba<strong>di</strong>va Fininvest che il Tribunale non avevatenuto conto che la somma era stata ricondotta alla vicenda IMI SIR.Fininvest, infine, lamentava le conclusioni del Tribunale per quanto atteneva alle<strong>di</strong>sponibilità finanziarie del giu<strong>di</strong>ce Metta a partire dall’anno 1990: questi, infatti,aveva giustificato in sede penale le sue <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> somme in contanti invocando113

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