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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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utilizzato le <strong>di</strong>chiarazioni rese dal rappresentante <strong>di</strong> CIR, ing. De Benedetti, con ciò, <strong>di</strong> fattoeludendo il <strong>di</strong>vieto processuale <strong>della</strong> testimonianza <strong>della</strong> parte.In particolare, per ciò che riguardava la posizione <strong>di</strong> Silvio Berlusconi, apparivaincre<strong>di</strong>bile all’appellante che il Tribunale avesse de<strong>di</strong>cato circa sessanta pagine alprocesso penale contro Previti per poi ipotizzare “ex abrupto” a pagina 119 unacorresponsabilità <strong>della</strong> vicenda corruttiva da parte <strong>di</strong> Berlusconi “incidenter tantum aisoli fini civilistici del presente giu<strong>di</strong>zio”.Fininvest escludeva che il bonifico su conti esteri <strong>di</strong> lire 3 miliar<strong>di</strong> circa fosse unaprovvista per la ritenuta corruzione. Inoltre, lamentava che l’addebito mosso aBerlusconi circa la presunta consapevolezza del fatto che tale provvista fosse servitaper pagare il giu<strong>di</strong>ce Metta rappresentasse un’applicazione dell’inaccettabileprincipio del “non poteva non sapere”. Il giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> prime cure, tra l’altro, avevaeffettuato un salto logico, perchè un conto, casomai, era sapere dell’esistenza <strong>di</strong> unpagamento ed altro conto era conoscere il suo impiego: inoltre, la conoscenza delversamento da parte <strong>di</strong> Silvio Berlusconi non era assolutamente provata e comunque,anche se lo fosse stata, non avrebbe costituito un in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> consapevolezza <strong>della</strong>corruzione, tenuto conto proprio <strong>della</strong> circostanza che il pagamento <strong>della</strong> somma adun <strong>di</strong>fensore era un fatto <strong>di</strong> per sé assolutamente legittimo ed era comunque modestacosa nella gestione aziendale <strong>di</strong> Fininvest; a ciò si doveva aggiungere che solo unapiccola parte <strong>della</strong> somma complessiva (400 milioni <strong>di</strong> lire su 3 miliar<strong>di</strong>), nell’ipotesiaccusatoria, era finita al giu<strong>di</strong>ce Metta, ben quattor<strong>di</strong>ci mesi dopo la <strong>sentenza</strong> <strong>della</strong><strong>Corte</strong> d’Appello <strong>di</strong> Roma. Inoltre, in sede penale (Cass. 33435/2006 e Cass.35616/2007) il pagamento era stato ritenuto finalizzato alla corruzione per la vicendaIMI – SIR.Per quanto riguardava, poi, la posizione dell’avv. Previti, Fininvest sosteneva che nonsussistessero neppure a suo carico prove civilmente rilevanti <strong>di</strong> un illecito commesso adanno <strong>di</strong> CIR.Il Tribunale, infatti, aveva preso in considerazione una serie <strong>di</strong> anomalie cheavrebbero evidenziato l’illecito: la prima stava nella designazione del giu<strong>di</strong>ce Metta,110

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