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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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IL QUINTO MOTIVO DI APPELLO DI FININVEST: LASUSSISTENZA DI UN FATTO DI CORRUZIONEVenendo ora alle questioni afferenti il merito, in quinta istanza l’appellante Fininvest sidoleva <strong>della</strong> erroneità <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong> per avere ritenuto, ai fini civili, la sussistenza <strong>di</strong> un fatto<strong>di</strong> corruzione.Occorre rammentare che il giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> responsabilità penale per la vicenda corruttiva è<strong>di</strong>venuto irrevocabile a seguito del rigetto del ricorso per cassazione proposto dagliimputati contro la <strong>sentenza</strong> n. 737/2007 <strong>della</strong> <strong>Corte</strong> <strong>di</strong> Appello <strong>di</strong> <strong>Milano</strong> che, insede <strong>di</strong> rinvio, aveva sostanzialmente confermato il giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> responsabilitàpenale contenuto nella <strong>sentenza</strong> <strong>di</strong> primo grado, n. 4688 del 2003 (cd <strong>sentenza</strong>“Carfì”), revocando peraltro la condanna degli imputati al risarcimento in favore <strong>di</strong>CIR del danno liquidato in euro 380.000.000,00: infatti, la <strong>sentenza</strong> 737/2007, emessanel giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> rinvio dalla Cassazione, pronunciava condanna generica a carico <strong>di</strong>Acampora, Metta, Pacifico e Previti al risarcimento dei danni patrimoniali e nonpatrimoniali subiti da CIR.Il giu<strong>di</strong>ce “a quo” non aveva ritenuto imme<strong>di</strong>atamente opponibile il giu<strong>di</strong>cato a Fininvest.L’appellante dava atto <strong>della</strong> corretta applicazione del principio per il quale il giu<strong>di</strong>catoformatosi in sede penale non la riguardava e non era a lei opponibile, con la conseguenzache competeva al giu<strong>di</strong>ce civile “procedere ad un autonomo giu<strong>di</strong>zio sulla sussistenza <strong>della</strong>vicenda corruttiva e sulla responsabilità degli imputati già condannati in sede penale” (sent.impugnata pag 58).Il Tribunale, però, non aveva fatto altro che seguire il ragionamento <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong> “Carfì”del 2003, senza tenere conto <strong>della</strong> possibilità <strong>di</strong> una <strong>di</strong>versa lettura del quadro probatorio(l’argomento veniva riba<strong>di</strong>to in comparsa conclusionale pag. 91). Il giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> prime cureaveva utilizzato deposizioni rese in sede penale, con ciò non rispettando il principio delcontrad<strong>di</strong>ttorio con Fininvest, <strong>di</strong>sattendendone le richieste istruttorie. Per <strong>di</strong> più, aveva109

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