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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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questa società era intervenuta nel proce<strong>di</strong>mento avanti la <strong>Corte</strong> d’Appello <strong>di</strong>Roma), causa peten<strong>di</strong> e petitum. Questa <strong>Corte</strong> territoriale con<strong>di</strong>vide in astratto iprincipi giurisprudenziali sopra riportati, ma rileva che Fininvest trascura il fattoche il giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> prima istanza ha evidenziato (ed il punto non è oggetto <strong>di</strong>impugnazione) che “in ogni caso, anche a volere ipotizzare che la <strong>sentenza</strong> Mettasia passata in giu<strong>di</strong>cato, quest'ultimo non potrebbe essere invocato nel presentegiu<strong>di</strong>zio, dato che l'oggetto <strong>della</strong> presente causa non si identifica con quello <strong>della</strong> causainnanzi alla <strong>Corte</strong> romana: l’oggetto <strong>della</strong> causa <strong>di</strong> appello erano le pretese ex contractura<strong>di</strong>cate nel rapporto negoziale CIR – Formenton (nda con l’intervento <strong>di</strong> Fininvest),laddove quello del presente giu<strong>di</strong>zio è la pretesa <strong>di</strong> risarcimento del danno derivato aCIR dalla corruzione del giu<strong>di</strong>ce Metta” (sent. impugnata pag. 54).Considera questa <strong>Corte</strong>, in verità, che l’unico elemento in comune fra le due cause risiedenella presenza in giu<strong>di</strong>zio delle stesse parti, essendo assolutamente <strong>di</strong>versi sia la causapeten<strong>di</strong> (vali<strong>di</strong>tà del lodo Pratis a fronte <strong>di</strong> una azione per responsabilità aquiliana) che ilpetitum (annullamento del lodo per contrarietà a norme <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne pubblico dei pattiparasociali e per assoluta carenza <strong>di</strong> motivazione a fronte <strong>di</strong> richiesta <strong>di</strong> risarcimento deldanno).In questa prospettiva, dunque, deve essere letta la <strong>sentenza</strong> da ultimo in<strong>di</strong>cata da Fininvestper cui "il giu<strong>di</strong>cato formatosi con la <strong>sentenza</strong> intervenuta tra le parti, copre non soloil dedotto ma anche il deducibile in relazione al medesimo oggetto…” (Cass.11.4.2008,n. 9544), ipotesi che non ricorre nel caso <strong>di</strong> specie.Alla luce <strong>di</strong> tali considerazioni non si può neppure riconoscere pregio allaeccezione (tar<strong>di</strong>va) proposta in comparsa conclusionale (pag. 79) da Fininvest, percui CIR avrebbe dovuto agire con azione revocatoria ex art 395, n. 6, CPC a frontedell’accertato dolo del giu<strong>di</strong>ce, come si rileva, del resto, già da Cass. 18.5.1984 n.3060.Anche il motivo <strong>di</strong> appello <strong>di</strong> Fininvest relativo alla eccezione <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>cato deve dunqueessere <strong>di</strong>satteso.108

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