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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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IL TERZO MOTIVO DI APPELLO DI FININVESTECCEZIONE DI GIUDICATOFininvest, poi, riba<strong>di</strong>va l’eccezione <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>cato, fatto anch’esso astrattamentepreclusivo <strong>della</strong> conoscibilità del merito da parte del giu<strong>di</strong>ce <strong>della</strong> presente causa,stante l’irrevocabilità <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong> <strong>della</strong> <strong>Corte</strong> d’Appello <strong>di</strong> Roma 14 –24.1.1991 n. 259, a seguito <strong>della</strong> rinuncia <strong>di</strong> CIR al ricorso per cassazione che eragià stato introdotto. Il giu<strong>di</strong>cato, evidenziava l’appellante, copriva il dedotto ed ildeducibile “ed impe<strong>di</strong>va a monte l’ammissibilità <strong>di</strong> un’azione che, come quella <strong>di</strong>CIR, mirava ad ottenere un risarcimento dei danni in contrasto con il giu<strong>di</strong>catostesso” (atto <strong>di</strong> appello – pag. 65).Il Tribunale, poi, aveva errato nell’argomentare in or<strong>di</strong>ne alla duplicità delle fontiregolatrici degli stessi rapporti giuri<strong>di</strong>ci, l’una giu<strong>di</strong>ziale e l’altra contrattuale (cfrquanto sopra evidenziato sul punto): infatti, "poiché nel contratto <strong>di</strong> transazione lacausa del negozio si fonda sul presupposto che la lite non sia stata ancora decisa con<strong>sentenza</strong> passata in giu<strong>di</strong>cato, deve ritenersi che quando, nonostante l’intervenutacomposizione transattiva <strong>della</strong> controversia, questa sia stata definita con <strong>sentenza</strong> passatain giu<strong>di</strong>cato, senza che alcuna delle parti abbia invocato la transazione nel corso dell'iterprocessuale, la situazione così accertata <strong>di</strong>viene intangibile, in quanto il giu<strong>di</strong>cato copreil dedotto ed il deducibile, con la conseguenza che detta situazione non potrà essere rimessain <strong>di</strong>scussione in un successivo giu<strong>di</strong>zio nel quale voglia farsi rivivere l'effetto dell'accordotransattivo che rimane vanificato" (Cass. 25 agosto 1989, n. 3755). Ed ancoraevidenziava Fininvest che la <strong>Corte</strong> regolatrice aveva statuito che "la rinuncia alricorso per cassazione comporta l'estinzione del proce<strong>di</strong>mento e questo, ai sensi dell'art.338 CPC, il quale esprime un principio <strong>di</strong> carattere generale valido anche per il giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong>cassazione, comporta l’effetto automatico del passaggio in giu<strong>di</strong>cato <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong>impugnata; né impe<strong>di</strong>sce (in tutto o in parte) detto effetto la conciliazione <strong>della</strong>106

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