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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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Poiché, dunque, il contenuto <strong>della</strong> transazione era relativo a rapporti contrattualiintercorrenti fra le parti, mentre l’oggetto del presente giu<strong>di</strong>zio riguarda pretese <strong>di</strong>CIR aventi natura extracontrattuale basate sulla corruzione del giu<strong>di</strong>ce Metta, nonpuò essere neppure con<strong>di</strong>viso il riferimento che Fininvest fa all’articolo 1972 CC(transazione su un titolo nullo: è nulla la transazione relativa a un contrattoillecito, ancorché le parti abbiano trattato <strong>della</strong> nullità <strong>di</strong> questo…), in quanto nelcaso <strong>di</strong> specie non viene addotta alcuna invali<strong>di</strong>tà riferita ad un contratto illecito,ma si agisce ai sensi dell’articolo 2043 CC.Neppure coglie il segno (ve<strong>di</strong> comparsa conclusionale pag. 68) il riferimentoall’articolo 1975 CC (non ammissibilità <strong>della</strong> annullabilità per scoperta <strong>di</strong>documenti ignoti alla parte al tempo <strong>della</strong> transazione, salvo che questi siano statioccultati dall’altra parte): infatti, si deve nuovamente evidenziare che l’azionesvolta da CIR ha natura aquiliana. Essa non è preclusa dal mancato esperimentodell’azione contrattuale: uno stesso acca<strong>di</strong>mento può configurare, ad un tempo,illecito contrattuale ed extracontrattuale, ad<strong>di</strong>rittura con relativo concorso dellepretese (Cass. SU 01/99, Cass. 00/6356, Cass. 95/2577; si veda sul punto, daultimo, anche Cass. 16.12.2005 n. 27713, citata per esteso proprio da Fininvest apag. 89 <strong>della</strong> comparsa conclusionale e riprodotta nel capitolo che precede).Alla luce <strong>di</strong> quanto detto, consegue il rigetto dell’eccezione nella sua integralità,tanto più nella parte in cui Fininvest si doleva del fatto che il Tribunale avesse“aggirato” la portata <strong>della</strong> transazione, lamentando l’appellante che dall’assenza dei rime<strong>di</strong>negoziali non poteva “automaticamente” derivare la proponibilità <strong>di</strong> un’azioneextracontrattuale: riba<strong>di</strong>sce questa <strong>Corte</strong> che la transazione e l’azione <strong>di</strong> responsabilitàazionata da CIR si collocano in un ambito <strong>di</strong>verso; ne consegue che l’azione <strong>di</strong>responsabilità extracontrattuale non è preclusa dalla sussistenza o meno <strong>di</strong> mezzi <strong>di</strong>impugnazione <strong>della</strong> transazione del 29.4 1991.105

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