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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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partecipazioni in AME o AMEF”: l’azione <strong>di</strong> responsabilità per fatto illecitodeterminato dalla <strong>sentenza</strong> “comprata” è pretesa <strong>di</strong>versa ed esula completamentedall’ambito <strong>della</strong> transazione, al punto che l’ipotesi in esame si sottrae allaconsiderazione <strong>di</strong> Fininvest per cui “la transazione copre il dedotto ed ildeducibile in or<strong>di</strong>ne all’oggettiva situazione <strong>di</strong> contrasto, quin<strong>di</strong> l’efficaciadell’accordo transattivo raggiunto si estende anche a quelle pretese che, ancorchéinespresse, traggano comunque origine dalla vicenda transatta” (atto <strong>di</strong> appellopag. 64).Considera in proposito la <strong>Corte</strong> che la transazione è un contratto con il quale leparti, nell’ambito <strong>della</strong> loro autonomia, si danno un assetto contrattuale che èlegge fra le parti (art. 1372 CC); tale regolamento può essere intergrato solamentein casi tassativamente previsti (cfr. art. 1374 CC, art. 1339 CC ecc.), ma mail’interpretazione può estendersi al punto tale da comprendere una regolazionedegli interessi dei contraenti ulteriore rispetto alla loro volontà.Per quanto possa occorrere, questa <strong>Corte</strong> riba<strong>di</strong>sce ancora una volta che le<strong>di</strong>chiarazioni “<strong>di</strong> consapevolezza” rese dall’ing. De Benedetti e dall’avv. Ripa <strong>di</strong>Meana non evidenziano una conoscenza <strong>della</strong> corruzione <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong> <strong>della</strong> CdA<strong>di</strong> Roma che andasse oltre le “voci” <strong>di</strong> palazzo, fatti ingeneranti sospettifrancamente insufficienti a giustificare qualsiasi conclusione o risoluzione <strong>di</strong>carattere giuri<strong>di</strong>co: bene, dunque, ha fatto CIR ad azionare i suoi <strong>di</strong>ritti solamentea fronte <strong>di</strong> una ragionevole certezza, dopo il provve<strong>di</strong>mento giu<strong>di</strong>ziale <strong>di</strong> rinvio agiu<strong>di</strong>zio dei presunti corruttori.Tanto premesso, non possono non essere comunque con<strong>di</strong>vise nella sostanza leragioni <strong>della</strong> <strong>di</strong>fesa <strong>di</strong> CIR che, già in primo grado, per confutare l’eccezione,aveva richiamato il principio giurisprudenziale per cui “l’intervenuta transazionefra le parti <strong>della</strong> loro lite relativa ai danni da fatto illecito non ha effetto preclusivosui danni non ancora manifestatisi” (Cass. 29.8.1995 n. 9101 e 5.8.1997 n. 7215) ecioè non conosciuti. (cfr. anche Cass. 31.5.2005 n. 11592)104

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