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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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un’avvenuta corruzione, sottesa alla <strong>sentenza</strong> <strong>della</strong> <strong>Corte</strong> d’Appello <strong>di</strong> Roma(<strong>sentenza</strong> impugnata pagg. da 66 a 68).Su quest’ultimo punto la <strong>Corte</strong> riba<strong>di</strong>sce quanto ricostruito nel capitolo cheprecede e cioè che all’epoca <strong>della</strong> transazione CIR non aveva, né poteva avereuna conoscenza giuri<strong>di</strong>camente significativa dell’avvenuta corruzione,ignorando persino l’identità dei corruttori e dei corrotti.Peraltro, l’oggetto <strong>della</strong> transazione veniva, comunque, valutato dal giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> primecure, al fine <strong>di</strong> verificare se la lite portata <strong>di</strong>nnanzi al Tribunale si identificasse intutto o in parte con le questioni litigiose transatte il 29.4.1991. La risposta fornitadal Tribunale era negativa in quanto nel 1991 le parti avevano concordato <strong>di</strong>transigere le proprie reciproche pretese relative solamente a “tutte le vicendeformanti oggetto delle varie procedure contenziose ed arbitrali in atto, nonché inrelazione a tutti i contratti, accor<strong>di</strong>, impegni fra esse (o fra alcune <strong>di</strong> esse) stipulatirelativi e/o connessi alle rispettive partecipazioni in AME o AMEF” e non a<strong>di</strong>potesi ulteriori.Ritiene questa <strong>Corte</strong> che la questione proposta dall’appellante sia <strong>di</strong> mera interpretazione delcontenuto <strong>della</strong> sopra riprodotta clausola dell’atto transattivo 29.4.1991 e, come tale,l’operazione debba essere condotta alla luce dei principi <strong>di</strong> cui agli artt. 1362 segg. CC.Considera la <strong>Corte</strong> che, anche dall’esame letterale <strong>della</strong> clausola, si evince che ilcontenuto <strong>della</strong> transazione era relativo a rapporti contrattuali, già contenziosi omeno, intercorrenti fra le parti, mentre l’oggetto del presente giu<strong>di</strong>zio riguardapretese <strong>di</strong> CIR aventi natura extracontrattuale, basate sulla corruzione del giu<strong>di</strong>ceMetta ed il conseguente indebolimento <strong>della</strong> posizione negoziale <strong>di</strong> CIR al tavolotransattivo.In ogni caso, dunque, il rilievo che già prima <strong>della</strong> transazione CIR potesse averecontezza <strong>della</strong> corruzione in atti giu<strong>di</strong>ziari non supera il limite e l’oggetto <strong>della</strong>transazione che, si ripete, è riferita unicamente ad ipotesi relative a procedurecontenziose ed arbitrali, in atto al momento <strong>della</strong> transazione, nonché a “tutti icontratti, accor<strong>di</strong>, impegni fra esse stipulati relativi e/o connessi alle rispettive103

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