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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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Il Tribunale, dunque, in primo luogo, aveva “aggirato” la portata <strong>della</strong> transazione, avendoincongruamente opinato che dall’assenza dei rime<strong>di</strong> negoziali (<strong>della</strong> quale si è ampiamenteriferito in precedenza, allorché si è dato atto delle motivazioni in proposito esposte dalgiu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> prime cure, v. sent. impugnata pagg. 52 segg) sarebbe “automaticamente”derivata la proponibilità <strong>di</strong> un’azione extracontrattuale; infatti, il giu<strong>di</strong>ce “a quo” non siavvedeva che “sia il punto <strong>di</strong> partenza sia quello <strong>di</strong> arrivo <strong>di</strong> un tale modo <strong>di</strong> ragionare sonoprivi <strong>di</strong> supporto normativo” (cfr. atto <strong>di</strong> appello pag. 62): i rime<strong>di</strong> (<strong>di</strong> carattere contrattuale)erano astrattamente a <strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> CIR che, evidentemente, non li aveva azionati perchéconsapevole <strong>della</strong> loro infondatezza.In secondo luogo, era lampante l’errore del Tribunale, che aveva ritenuto l’azione <strong>di</strong> CIRfuori dal tema precluso dalla transazione in quanto, a detta del primo giu<strong>di</strong>ce, l’appellata“non aveva nozione sicura e legalmente azionabile <strong>della</strong> corruzione medesima e non puòcosì avere transatto le proprie pretese su un fatto che non sapeva essere accaduto”. Ciò noncorrispondeva al vero in quanto che la <strong>sentenza</strong> <strong>della</strong> <strong>Corte</strong> <strong>di</strong> Appello <strong>di</strong> Roma fosse stata“comprata” era stato <strong>di</strong>chiarato dal legale rappresentante <strong>di</strong> CIR (ing. De Benedetti)in sede penale nel corso dell’u<strong>di</strong>enza del 28.1.2002, dove aveva sostenuto cheverso la fine del 1990 l’avv. Ripa <strong>di</strong> Meana gli aveva detto <strong>di</strong> avere appreso dalpresidente <strong>della</strong> Consob (dott. Pazzi) che la (futura) <strong>sentenza</strong> era stata comprata(doc. Fininvest n. 64, fascicolo <strong>di</strong> primo grado).Il predetto, aggiungeva Fininvest, aveva riferito poi che anche il suo socioCaracciolo aveva “saputo” dai suoi avvocati <strong>di</strong> un mercimonio in or<strong>di</strong>ne alladecisione <strong>della</strong> <strong>Corte</strong> <strong>di</strong> Appello, cosa – sempre a <strong>di</strong>re <strong>di</strong> CIR – confermataanche da Clau<strong>di</strong>o Rinal<strong>di</strong>, ex <strong>di</strong>rettore del settimanale “Panorama” (doc.Fininvest n. 64, fascicolo <strong>di</strong> primo grado e doc. CIR F2, pagg. 106 e ss.).Inoltre, come già ricordato, anche in sede <strong>di</strong> deposizioni rese ai PM <strong>di</strong> <strong>Milano</strong>,gli stessi De Benedetti e Ripa Di Meana, nonché Carlo Caracciolo e CorradoPassera (docc. Fininvest da 71 a 74) avevano ripetuto che CIR già nel mese <strong>di</strong>gennaio del 1991 – e, quin<strong>di</strong>, ben prima <strong>della</strong> conclusione <strong>della</strong> transazione,avvenuta nell’aprile <strong>di</strong> quello stesso anno – aveva avuto contezza <strong>di</strong>102

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