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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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e poichè la presente azione veniva iniziata in data 6.4.2004: dunque in tempo utile, quale chesia il termine <strong>di</strong> riferimento, decennale o quinquennale.IL TERZO MOTIVO DI APPELLO DI FININVESTECCEZIONE DI TRANSAZIONENel terzo motivo <strong>di</strong> appello, Fininvest, che lamentava l’erroneità <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong> nella partein cui aveva ritenuto il preteso fatto illecito (corruzione del giu<strong>di</strong>ce Metta) idoneo adeterminare il danno, articolava due rilievi aventi carattere preliminare, e cioè il fatto che ilgiu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> prime cure avesse respinto l’eccezione <strong>di</strong> transazione conseguente alla stipuladell’accordo 29.4.1991 ed avesse altresì respinto l’eccezione <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>cato, motivi che èopportuno trattare in via pregiu<strong>di</strong>ziale, stante il loro carattere potenzialmente <strong>di</strong>rimentedell’intera vicenda processuale.In relazione alla prima eccezione, Fininvest puntualizzava che la transazione 29.4.1991aveva eliso in ra<strong>di</strong>ce il nesso causale tra la pretesa corruzione e la per<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> “chance”produttiva per CIR del danno lamentato. Infatti, nel testo dell’atto le parti si rendevanovicendevole <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> “nulla avere più reciprocamente a pretendere in relazione atutte le vicende formanti oggetto delle varie procedure contenziose ed arbitrali in atto,nonché in relazione a tutti i contratti, accor<strong>di</strong>, impegni fra esse (o fra alcune <strong>di</strong> esse)stipulati, relativi e/o connessi alle rispettive partecipazioni in AME o AMEF, e che con lafirma <strong>della</strong> presente scrittura si intendono consensualmente risolti, e <strong>di</strong> nulla avere più acontestarsi l’un l’altra – in qualsiasi sede e con qualsiasi mezzo – con riferimento alle partie ai rispettivi Gruppi’’ (docc. Fininvest nn. 39 e 133, fascicolo <strong>di</strong> primo grado).Assumeva l’appellante che, trattandosi <strong>di</strong> “transazione tombale”, estesa a tutte levicende che avevano visto le parti contrapposte affrontarsi in sede giu<strong>di</strong>ziaria,in essa rientrava anche ogni pretesa fatta valere da CIR nell’arbitrato e poi nelproce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> impugnazione del lodo arbitrale innanzi alla <strong>Corte</strong> d’Appello<strong>di</strong> Roma.101

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