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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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Assumeva Fininvest che non si poteva ritenere che il mandato “generale” comprendessel’incarico <strong>di</strong> corrompere un giu<strong>di</strong>ce, nella specie il dott.Metta: non si poteva dunque asserire,come aveva fatto il giu<strong>di</strong>ce “a quo”, che l’operato <strong>di</strong> Previti fosse stato posto in essere suincarico e nell’interesse <strong>della</strong> Fininvest (sent. appellata pag. 125).Considera questa <strong>Corte</strong> che l’affermazione appare in verità fuorviante: ciò cheresponsabilizza Fininvest ex art 2049 CC è la sussistenza del mandato in sé e non già il“mandato a compiere attività delittuosa”.Considerava infine Fininvest che il suo presunto interesse (“cui prodest”) ritenuto dal primogiu<strong>di</strong>ce non poteva fondare una responsabilità ai sensi dell’articolo 2049 CC: in dottrina siriteneva infatti che nella gestione <strong>di</strong> affari (art 2028 CC), il cui tratto <strong>di</strong>stintivo eral’inesistenza <strong>di</strong> un incarico, il beneficiario dell’attività non era responsabile per il fatto delgestore.Ritiene in proposito la <strong>Corte</strong>, stante quanto sopra detto, che le in<strong>di</strong>cate risultanzedocumentali evidenziano la sussistenza <strong>di</strong> un mandato generale in capo a Previti e non giàuna mera gestione <strong>di</strong> affari ex art 2028 CC, caratterizzata, invece, proprio dalla mancanza <strong>di</strong>alcun incarico.Deve, pertanto, considerarsi superato il motivo <strong>di</strong> appello incidentale con<strong>di</strong>zionato svoltoda CIR, “per il caso in cui questa <strong>Corte</strong> non avesse concluso che Fininvest dovesserispondere ex art 2049 CC dell’operato dei due autori <strong>della</strong> corruzione <strong>di</strong> Metta, o anche <strong>di</strong>uno solamente degli stessi, dovendosi in questo caso ritenere il coinvolgimento <strong>di</strong>retto <strong>di</strong>Fininvest nella corruzione <strong>di</strong> Metta, a prescindere dalla commissione dell’illecito da parte <strong>di</strong>Previti e/o Berlusconi”. Analogamente risulta assorbito l’appello incidentale con<strong>di</strong>zionato <strong>di</strong>CIR in relazione al ruolo <strong>di</strong> Cesare Previti, nel caso in cui la <strong>Corte</strong> non avesse valutato lasussistenza <strong>di</strong> un “mandato generale”, dovendosi in questo caso ritenere, a detta <strong>di</strong> CIR, chePreviti svolgesse la funzione <strong>di</strong> amministratore <strong>di</strong> fatto per Fininvest.Alla luce <strong>di</strong> quanto detto, consegue che il motivo <strong>di</strong> appello <strong>di</strong> Fininvest relativo allaprescrizione del <strong>di</strong>ritto azionato da CIR deve essere <strong>di</strong>satteso, dal momento che laprescrizione non era ancora maturata, poiché il relativo termine decorreva dal 15.12.1999,data in cui a CIR era stato notificato il rinvio a giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> Silvio Berlusconi e Cesare Previti100

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