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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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inderogabili su organizzazione e funzionamento delle società, per avere ritenuto vali<strong>di</strong>i patti <strong>di</strong> sindacato, che invece erano nulli. Tale violazione <strong>di</strong> principi inderogabiliinficiava l'intero contratto, anche nella parte relativa alla promessa <strong>di</strong> permuta, datala inscin<strong>di</strong>bilità dei patti <strong>di</strong> sindacato con quest'ultima; lamentava infine errori e vizi dellodo, nella parte in cui respingeva la domanda <strong>di</strong> risoluzione del contratto per fatto e colpa<strong>di</strong> CIR.Tanto premesso i Formenton chiedevano che, pronunciata in via rescindente lanullità del lodo arbitrale impugnato, la <strong>Corte</strong> <strong>di</strong> Appello in via rescissoria:accertasse la nullità del contratto 21.12.1988; <strong>di</strong>chiarasse la Famiglia Formentonnon tenuta a trasferire a CIR le azioni AMEF oggetto <strong>della</strong> promessa <strong>di</strong> permuta; insubor<strong>di</strong>ne, risolvesse il contratto 21.12.1988 per fatto e colpa <strong>di</strong> CIR.Con atto 13.9.1990, intervenivano in giu<strong>di</strong>zio gli altri partecipanti al patto <strong>di</strong> sindacatostipulato il 6.1.1986 fra gli azionisti AMEF, e fra essi segnatamente Fininvest, chesvolgevano domande nei confronti <strong>di</strong> entrambe le originarie parti del giu<strong>di</strong>zio.CIR si costituiva in giu<strong>di</strong>zio rassegnando le seguenti conclusioni: in via principale, <strong>di</strong>chiararel'inammissibilità e/o l’improponibilità dell'impugnazione <strong>di</strong>retta alla declaratoria <strong>di</strong> nullitàdel lodo; in subor<strong>di</strong>ne, per il denegato caso <strong>di</strong> rescissorio, accogliere tutte le domandegià proposte in sede arbitrale. Nei confronti degli intervenuti, CIR chiedeva ladeclaratoria <strong>di</strong> inammissibilità dell'intervento, ed in subor<strong>di</strong>ne il rigetto delle domandeproposte dagli intervenienti.La <strong>sentenza</strong> <strong>della</strong> <strong>Corte</strong> <strong>di</strong> Appello <strong>di</strong> Roma, Prima Sezione Civile, relatore ed estensoreVittorio Metta, fu deliberata nella camera <strong>di</strong> consiglio del 14.1.1991 e depositata inCancelleria il successivo 24.1.1991 (doc. C 3 CIR).Tale pronuncia, dopo avere riconosciuto la competenza degli arbitri a conoscere <strong>della</strong>materia devoluta al loro giu<strong>di</strong>zio, in accoglimento del secondo motivo <strong>di</strong> impugnazione deiFormenton, e <strong>di</strong>sattendendo l'eccezione <strong>di</strong> inammissibilità formulata da CIR, pronunciavain via rescindente la nullità del lodo per inosservanza dei principi <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne pubblico relativial governo societario; rigettava tutte le domande proposte da CIR, sotto il profilo <strong>della</strong>ritenuta nullità dei patti <strong>di</strong> sindacato contenuti nell'accordo del 21.12.1988, nullità che si10

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