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Giugno 2009 - Ordine dei Medici di Bologna

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Ci rivolgiamo a Voi per <strong>di</strong>vulgare in tutti i mo<strong>di</strong> possibili, specie usando la rete Internet, questomessaggio, al fine <strong>di</strong> raggiungere un adeguato numero <strong>di</strong> operatori sanitari, sia per la fase <strong>di</strong>censimento che, e soprattutto, per la fase successiva.Potrete comunicare la vostra <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong>rettamente alla struttura <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>namento all’in<strong>di</strong>rizzob.conte@me<strong>di</strong>civolontari.itNel ringraziarvi per la <strong>di</strong>sponibilità Vi porgo cor<strong>di</strong>ali saluti.Il Presidente Daniele BERTELLO* * *Legislazione italiana sui me<strong>di</strong>cinali omeopatici e antroposoficitratta da:DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile 2006, n.219 Attuazione della <strong>di</strong>rettiva 2001/83/CE (e successive <strong>di</strong>rettive<strong>di</strong> mo<strong>di</strong>fica) relativa ad un co<strong>di</strong>ce comunitario concernente i me<strong>di</strong>cinali per uso umano, nonchédella <strong>di</strong>rettiva 2003/94/CE.Mo<strong>di</strong>ficato da: Decreto Legislativo 29 <strong>di</strong>cembre 2007, n. 274 “Disposizioni correttive al decreto legislativo24 aprile 2006, n. 219, recante attuazione della <strong>di</strong>rettiva 2001/83/CE relativa ad un co<strong>di</strong>ce comunitarioconcernente me<strong>di</strong>cinali per uso umano” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2008.ETICHETTE E FOGLIO ILLUSTRATIVO DEI MEDICINALI OMEOPATICIAnche per l’etichettatura e il foglio illustrativo il Dlgs n. 219/2006 detta <strong>di</strong>sposizioni specificheall'art. 851. Senza pregiu<strong>di</strong>zio delle <strong>di</strong>sposizioni del comma 2, i me<strong>di</strong>cinali omeopatici sono etichettati inconformità al presente titolo e contrad<strong>di</strong>stinti dall'in<strong>di</strong>cazione della loro natura omeopatica appostain caratteri chiari e leggibili.2. L’etichettatura ed eventualmente il foglio illustrativo <strong>dei</strong> me<strong>di</strong>cinali omeopatici <strong>di</strong> cui agli articoli16 e 20 recano obbligatoriamente ed esclusivamente le in<strong>di</strong>cazioni seguenti:a) Dicitura: “me<strong>di</strong>cinale omeopatico” in grande evidenza, seguita dalla frase: “senza in<strong>di</strong>cazioniterapeutiche approvate”;b) denominazione scientifica del ceppo o <strong>dei</strong> ceppi omeopatici o, in mancanza <strong>di</strong> questa, la denominazionescientifica del materiale o <strong>dei</strong> materiali <strong>di</strong> partenza per preparazioni omeopatiche oaltra denominazione figurante in una farmacopea, accompagnata dalla denominazione propriadella tra<strong>di</strong>zione omeopatica seguita dal grado <strong>di</strong> <strong>di</strong>luizione, espressa con i simboli della farmacopeautilizzata a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera d); se il me<strong>di</strong>cinale omeopatico è compostoda due o più ceppi omeopatici, nell’etichettatura la loro denominazione scientifica può esserecompletata da un nome <strong>di</strong> fantasia;c) nome e in<strong>di</strong>rizzo del titolare della registrazione e, se <strong>di</strong>verso, del produttore;d) modalità <strong>di</strong> somministrazione e, se necessario, via <strong>di</strong> somministrazione;e) mese e anno <strong>di</strong> scadenza in<strong>di</strong>cati con parole o numeri;f) forma farmaceutica;g) contenuto della confezione, in peso, volume o in unità <strong>di</strong> somministrazione;h) eventuali precauzioni particolari da prendere per la conservazione del me<strong>di</strong>cinale;i) avvertenza speciale, se il me<strong>di</strong>cinale lo richiede;l) numero del lotto <strong>di</strong> produzione;m) numero <strong>di</strong> registrazione;n) un’avvertenza all’utilizzatore <strong>di</strong> consultare un me<strong>di</strong>co se i sintomi persistono;o) prezzo del me<strong>di</strong>cinale;p) <strong>di</strong>citura: “me<strong>di</strong>cinale non a carico del Servizio sanitario nazionale”.CONTENUTO DELLA DOMANDA DI REGISTRAZIONE SEMPLIFICATAL’art. 17 del Dlgs 219/2006 definisce quali devono essere i contenuti della domanda <strong>di</strong> registrazionesemplificata1. La domanda <strong>di</strong> registrazione semplificata può riguardare una serie <strong>di</strong> me<strong>di</strong>cinaliottenuti dagli stessi materiali <strong>di</strong> partenza per preparazioni omeopatiche o ceppi omeopati-Bollettino Notiziario n° 6 giugno <strong>2009</strong> • 19

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